Ordinanza n. 174/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 30/1974
- art. 26d.l. 30/1974
- art. 26legge 153/1969
citata
- art. 3legge 114/1974
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,
terzo comma, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento
di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) e dell'art. 26,
terzo comma, n. 2, e quinto comma della legge 30 aprile 1969, n. 153,
nel testo introdotto con l'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30,
convertito con legge 6 aprile 1974, n. 114 promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1976 dal pretore di Locri nel
procedimento civile vertente tra Rao Maria e l'INPS iscritta al n. 257
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 183 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 24 settembre 1980 dal pretore di Voghera nel
procedimento civile vertente tra Gardella Pasquale e l'I.N.P.S.
iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 dell'anno 1981.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza in data 26 ottobre 1976 (n. 257 del
reg. ord. 1977) il pretore di Locri ha sollevato questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 2
marzo 1974, n. 30, in relazione all'art. 3, commi primo e secondo,
della Costituzione, nella parte in cui viene escluso il cumulo tra la
pensione sociale e le rendite o le prestazioni economiche previdenziali
ed assistenziali;
che con ordinanza in data 24 settembre 1980 (n. 153 del reg. ord.
1981) il pretore di Voghera ha pure sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 26, comma terzo, n. 2 e comma
quinto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo introdotto in
forza dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge con
la legge 6 aprile 1974, n. 114, in relazione all'art. 3, comma primo,
della Costituzione, nella parte in cui le dette norme escludono dal
diritto a percepire la pensione sociale coloro che sono titolari di
pensione di guerra e stabiliscono che qualora questa sia inferiore alla
pensione sociale si ha diritto di percepire soltanto la differenza tra
l'una e l'altra;
che nel primo giudizio si è avuto intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che la proposta questione, in considerazione
della peculiare natura della pensione sociale, fosse dichiarata
infondata; e che in quello promosso dal pretore di Voghera si è
costituito l'INPS, che ha sottolineato come identica questione fosse
stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 157 del 1980.
Considerato che i relativi giudizi, attinenti alla stessa normativa
e relativi ad identica prospettazione di incostituzionalità, possono
essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
che questa Corte, con la surricordata sentenza n. 157 del 1980, ha
dichiarato non fondata analoga questione di legittimità costituzionale
concernente il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di
guerra;
che, con riferimento all'ordinanza del pretore di Locri, che
attiene al divieto di cumulo tra una rendita INAIL e la pensione
sociale, dalla stessa sentenza emerge chiaramente che la ratio della
decisione, imperniata sulla peculiare species della pensione sociale,
che ha natura assistenziale ed è a carico dello Stato, è estensibile
anche all'ipotesi di godimento di rendite o prestazioni economiche
previdenziali ed assistenziali;
che nelle ordinanze di rimessione non sono contenuti profili nuovi
o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 e
dell'art. 26, comma terzo, n. 2 e comma quinto della legge 30 aprile
1969, n. 153, nel testo introdotto in forza dell'art. 3 del d.l. 2
marzo 1974, n. 30, convertito in legge con la legge 6 aprile 1974, n.
114, sollevate, in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, della
Costituzione, dai pretori di Locri e di Voghera con le ordinanze di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte