Ordinanza n. 174/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33legge 730/1983
- art. 63legge 833/1978
- art. 12d.l. 402/1981
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 538/1980
- art. 3d.l. 663/1979
- art. 14legge 181/1982
- art. 4legge 181/1982
- art. 14d.l. 463/1983
- art. 12legge 638/1983
- art. 1legge 730/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 l. 27
dicembre 1983 n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1984); dell'art.
1 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di
malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività
commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti);
dell'art. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale); dell'art. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv.
in l. 29 febbraio 1980 n. 33); dell'art. 12 d.l. 29 luglio 1981 n.
402; dei dd.ll. 10 gennaio 1983 n. 2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio
1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317; dell'art. 14 l. 26 aprile 1982 n.
181; degli artt.4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11
novembre 1983 n. 638); dell'art. 12, d.l. 29 luglio 1981 n. 402
(conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), promossi con ordinanze emesse
il 26 marzo dal Pretore di Brescia, il 14 maggio 1986 dal Pretore di
Firenze, il 18 novembre e 18 dicembre 1985 dal Pretore di Modena (n.
3 ordd.), il 21 giugno 1984 dal Tribunale di Brescia, il 17 giugno
1986 dal Pretore di Napoli, il 18 dicembre 1985 dal Pretore di
Modena, il 9 giugno 1986 dal Pretore di Rieti, il 26 e 31 gennaio
1985 dal Tribunale di Brescia, il 25 giugno e il 9 luglio 1986 dal
Pretore di Avezzano, iscritte ai nn. 513, 600, 625, 626, 627, 673,
677, 678, 679, 700, 701, 707, 708 e 709 del Registro ordinanze 1986 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 48, 52,
56, 57 e 58 della prima serie speciale dell'anno 1986.
Visti gli atti di costituzione di Faglia Giovanni ed altri e di
Colombo Ambrogio, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che la normativa relativa ai contributi sociali di
malattia dovuti dai liberi professionisti per gli anni 1980-1984 è
stata oggetto di rimessione a questa Corte da parte di diversi
Pretori, in funzione di giudici del lavoro, e dal Tribunale di
Brescia; in particolare va rilevato che sono stati impugnati:
1) con ordinanza emessa il 26 marzo 1986 dal Pretore di Brescia
gli artt. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3, lett. b, d.l. 30 dicembre
1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, 1 d.P.R. 8 luglio
1980 n. 538, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. in l. 26 settembre
1981 n. 437 (recte 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4 d.l. 12
settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, 35 (recte
33) l. 27 dicembre 1983 n. 730, per contrasto con gli artt. 3 e 53
Cost. e l'art. 1 d.P.R. n. 538/1980 per contrasto con gli artt. 23,
76 e 77 Cost. (ord. n. 513/1986 R.O.);
2) con ordinanza emessa il 14 maggio 1986 dal Pretore di Firenze
gli artt. 1, secondo comma, d.P.R. n. 538/1980, 12, quinto comma,
d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14, terzo comma, l. n.
181/1982, 4, quinto comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 e
33, secondo comma, l. n. 730/1983, per contrasto con gli artt. 3 e 53
Cost. (ord. n. 600/1986 R.O.);
3) con ordinanza emessa il 18 novembre 1985 (pervenuta il 4 agosto
1986) dal Pretore di Modena l'art. 1 d.P.R. n. 538/1980 per contrasto
con gli artt. 3, 23 e 97 Cost., nonché gli artt. 12 d.l. n. 402/1981
conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv.
in l. n. 638/1983 ed ancora i dd.ll. nn. 2/1983, 59/1983, 176/1983,
317/1983, per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord. n. 625/1986 R.O.);
4) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 (pervenuta il 4 agosto
1986) dal Pretore di Modena gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l.
n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n.
463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n. 730/1983, per contrasto
con gli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. (ord. n. 626/1986 R.O.);
5) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 (pervenuta il 4 agosto
1986) dal Pretore di Modena gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980 per
contrasto con gli artt. 3, 23 e 97 Cost. nonché 12 d.l. n. 402/1981
conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv.
in l. n. 638/1983, ed ancora i dd.ll. nn. 2/1983, 59/1983, 176/1983 e
317/1983, per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord. n. 627/1986 R.O.);
6) con ordinanza emessa il 21 giugno 1984 (pervenuta il 9
settembre 1986) dal Tribunale di Brescia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979
conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981,
14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 per
contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (ord. n. 673/1986 R.O.);
7) con ordinanza emessa il 17 giugno 1986 dal Pretore di Napoli
l'art. 33 l. n. 730/1983 per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.
(ord. n. 677/1986 R.O.);
8) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 (pervenuta il 9
settembre 1986) dal Pretore di Modena gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980,
12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 8
d.l. n. 2/1983, 33 l. n. 730/1983, per contrasto con gli artt. 3, 23,
53 e 97 Cost. (ord. n. 678/1986 R.O.);
9) con ordinanza emessa il 9 giugno 1986 dal Pretore di Rieti il
d.P.R. n. 538/1980, nonché l'art. 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n.
638/1983, per contrasto con gli artt.3, 23, 56 (recte 53), 76, 97 e
101 Cost. (ord. n. 679/1986 R.O.);
10-11) con due ordinanze emesse rispettivamente il 31 e il 26
gennaio 1985 (pervenute entrambe il 22 settembre 1986) ancora dal
Tribunale di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n.
33/1980, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 1 e 2 d.P.R. n.
538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n.
181/1982, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (ordd. nn. 700 e
701/1986 R.O.);
12-14) con tre ordinanze emesse due il 25 giugno e una il 9 luglio
1986 dal Pretore di Avezzano gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l.
n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n.
181/1982, 33 l. n. 730/1983, per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord.
n. 707-709/1986 R.O.);
che le menzionate disposizioni vengono denunciate nella parte in
cui determinano la misura fissa, quella percentuale, nonché il
massimale, per il contributo sociale di malattia dei liberi
professionisti, in modo più oneroso - si assume - rispetto a quanto
dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai
liberi professionisti non aventi reddito anche da lavoro dipendente o
da pensione, da coloro non tenuti, prima della legge n. 833/78,
all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica (art.
63 l. n. 833/78 e successivi decreti ministeriali): ciò a parità di
reddito e di prestazioni sanitarie, prescindendosi totalmente, si
ravvisa, dalla capacità contributiva di ciascuno ed in violazione
del principio di imparzialità;
che il d.P.R. n. 538/1980 è stato oggetto di impugnazione anche
perché sarebbe stato emanato in contrasto con quanto dispongono gli
che l'art. 14 d.l.12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11
novembre 1983 n. 638) contrasterebbe pure con l'art. 101, secondo
comma, Cost. poiché, essendo norma sostanzialmente di natura
innovativa anziché di interpretazione autentica, avrebbe compromesso
e limitato il potere spettante al giudice di interpretare le leggi
nella loro applicazione (ord. 679/1986);
che, per quanto attiene ai giudizi relativi all'ord. n. 513/1986
e all'ord. n. 600/1986, questi concernono rispettivamente cittadini
c.d."non mutuati" (disciplinati in pejus, si assume, dall'impugnato
art. 63 l. n. 833/1978) e "un agente di commercio socio accomandante
di s.n. c." (che rimarrebbe discriminato rispetto ai soci di società
a responsabilità limitata o per azioni, nei cui confronti, per la
commisurazione del contributo, non si terrebbe conto del reddito da
tale attività derivante);
che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 513/86 si sono
costituiti Faglia Giovanni ed altri;
che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri nei predetti giudizi
incidentali (ad eccezione di quelli di cui alle ordd. nn. 627, 673 e
700/1986) deducendo la manifesta infondatezza delle questioni;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
questioni identiche o comunque connesse;
che, come preliminarmente eccepito dall'Avvocatura dello Stato,
va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata
dall'ordinanza n. 677/86, avendo il Pretore rimettente omesso ogni
motivazione e ogni riferimento specifico, idoneo a sorreggere la
dedotta questione;
che questa Corte con sentenza n. 167 del 1986 ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R.
8 luglio 1980 n. 538, in quanto provvedimento non avente natura
legislativa (v. anche le successive ordinanze n. 282/1986 e n.
55/1987);
che pertanto le questioni coinvolgenti detto d.P.R. n. 538
sollevate dalle ordd. nn. 513, 600, 625, 627, 678, 700 e 701/1986
R.O. vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
che pure manifestamente inammissibili sono le questioni (v. ord.
625, 627 e 678/1986 R.O.) concernenti i decreti legge 10 gennaio 1983
n. 2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n.
317, non essendo stati essi oggetto di conversione da parte del
Parlamento (cfr. la cit. ord. n. 282 del 1986);
che con le richiamate pronunce è stata dichiarata infondata
(ovvero manifestamente infondata) ogni altra questione di
legittimità costituzionale, secondo le prospettazioni assunte, delle
disposizioni concernenti i contributi obbligatori di malattia
gravanti sui liberi professionisti ovvero sui cittadini c.d. "non
mutuati";
che le ordinanze di cui in epigrafe propongono questioni
identiche nei riferimenti, motivi ed argomenti, talché non
sussistono ragioni di sorta ovvero nuove prospettazioni tali da
doversi modificare, in punto, quanto già deciso;
che, pertanto, le dedotte questioni, oltre quelle manifestamente
inammissibili, vanno dichiarate manifestamente infondate;
che parimenti manifestamente infondata va dichiarata la
questione sollevata dal Pretore di Firenze con l'ord. n. 600/1986: in
effetti, sebbene posta con riferimento ad "un agente di commercio
socio accomandante di s.n. c." la questione si fonda anch'essa,
identicamente a quelle prese in considerazione in precedenza, sui
criteri adottati dal legislatore (fino alla l. n. 730/1983) per la
determinazione del contributo sociale di malattia, con particolare
riferimento alla assoggettabilità o meno di determinati redditi
rispetto ad altri.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730
sollevata, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dal Pretore di
Napoli con l'ordinanza n. 677/1986;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538
sollevata, in relazione agli artt. 3, 23, 53, 76, 77 e 97 Cost., dai
Pretori di Brescia (ord. n. 513/1986), Firenze (ord. n. 600/1986),
Modena (ordd. nn. 625, 627 e 678/1986), Rieti ( ord. n. 679/1986) e
dal Tribunale di Brescia (ordd. nn. 700 e 701/1986);
3) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dei decreti legge 10 gennaio 1983 n. 2,
11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317
sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dal pretore
di Modena (ordd. nn. 625, 627 e 678/1986);
4) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30
dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29
luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26
aprile 1982 n. 181, 4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l.
11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevate, in
relazione agli artt. 3, 53, 97 e 101 Cost., dai pretori di Brescia
(ord. n. 513/1986), Modena (ordd. nn. 625, 627 e 678/1986), Rieti
(ord. n. 679/1986), Avezzano (ordd. nn. 707 e 709/1986), nonché dal
tribunale di Brescia (ordd. nn. 673, 700 e 701/1986);
5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, quinto comma, d.l. 29 luglio 1981 n.
402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14, terzo comma, l. 26
aprile 1982 n. 181, 4, quinto comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463
(conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638) e 33, secondo comma, l. 27
dicembre 1983 n. 730 sollevata, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.,
dal Pretore di Firenze (ord. n. 600/1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte