Ordinanza n. 174/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36- bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza
emessa il 16 dicembre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Napoli sul ricorso proposto da Mirabella Umberto contro il
primo ufficio delle imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 623 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 (pervenuta
alla Corte il 18 ottobre 1988) dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Napoli sul ricorso proposto da Mirabella Umberto
contro il primo ufficio delle imposte dirette di Napoli è stata
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 36- bis del d.P.R.29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) poiché, "non prevedendo il
predetto articolo alcun obbligo dell'ufficio di comunicare al
contribuente gli eventuali errori ed omissioni riscontrati nella
dichiarazione dei redditi, si viene a violare il diritto di difesa di
esso contribuente";
che è stato depositato atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, deducendosi che la questione è stata già
dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale
(ordinanza n. 430 del 1988);
Considerato che, non rinvenendosi motivi tali da indurre ora la
Corte a modificare il precedente orientamento, va dichiarata
nuovamente la manifesta infondatezza della questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte