Ordinanza n. 174/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 102legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 7legge 416/1989
- art. 8legge 39/1990
- art. 7legge 187/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1993 dal
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Nuoro nel
procedimento di sorveglianza nei confronti di Garzon Castaneda
Libardo, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Nuoro, chiamato a decidere, a norma dell'art. 102, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alla conversione della
pena pecuniaria della multa di lire 24 milioni ad un cittadino extra
comunitario, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, questione di legittimità di detta disposizione della
legge n. 689 del 1981 "nella parte in cui prevede un'unica modalità
di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità
del condannato a prescindere dalla sussistenza o meno del presupposto
della residenza in Italia";
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, nel
caso concreto, l'interessato dovrà espiare la sola pena detentiva -
per giunta, probabilmente, non nella sua totalità, risultando dagli
atti la sua volontà di essere espulso dal territorio dello Stato a
norma dell'art. 7 commi 12-bis, ter e quater, quinquies, e sexies,
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, introdotti dal decreto-legge 14 giugno 1993, n.
187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n.
296 - non rendendosi materialmente possibile l'applicazione della
libertà controllata, per l'espulsione all'atto della scarcerazione
ovvero perché, "trattandosi di persona senza fissa dimora nei
confronti della quale non si può individuare un legame
territoriale", non possono essere applicate nei suoi confronti le
prescrizioni inerenti alla libertà controllata;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il Magistrato di
sorveglianza ravvisa una disparità di trattamento fra il condannato
residente in Italia, nei cui confronti è comunque applicabile la
sanzione sostitutiva derivante dalla conversione, e il condannato che
non ha legami territoriali con l'Italia, il quale, in relazione a un
identico reato, non espierà una parte di pena prevista dalla legge;
che, sempre quanto alla non manifesta infondatezza, il
Magistrato di sorveglianza ravvisa anche una lesione dell'art. 27
della Costituzione, sotto il profilo della "fuga dalla sanzione
penale", con conseguente impossibilità della pena di adempiere la
sua funzione rieducativa, anche sul piano sostanziale, impedendosi al
legislatore di prevedere già in partenza le tipologie sanzionatorie
adatte ad agevolare una esecuzione personalizzata che consenta il
raggiungimento delle finalità di prevenzione generale e speciale";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
Considerato che le censure sono state proposte in via del tutto
astratta ed ipotetica sul presupposto della espulsione dello
straniero dal territorio dello Stato, provvedimento non ancora
adottato dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8 del
decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12
agosto, 1993, n. 296;
che, inoltre, anche una volta che sia stata disposta,
l'espulsione produce, per effetto dell'art. 7, comma 12-quater, del
citato decreto-legge, la sospensione della pena, e dunque anche della
pena pecuniaria convertita ai sensi di legge;
che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile per l'assenza del necessario requisito della rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale di Nuoro con ordinanza del 7 settembre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte