Ordinanza n. 174/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26Accertamento imposte sui redditi
- art. 12d.lgs. 461/1997
- art. 14legge 28/1999
usata come parametro
citata
- art. 26legge 28/1999
- art. 88Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 26, comma 4, terzo periodo,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 12,
comma 1, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e interpretato
autenticamente dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del
catasto), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1999 dalla
Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto
dall'Intendenza di finanza di Como contro l'Azienda Comasca Servizi
Municipali, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello - avente ad
oggetto l'accertamento della legittimità delle ritenute di imposta
operate sugli interessi bancari percepiti da un'azienda
municipalizzata nell'anno 1991 - la Commissione tributaria regionale
di Milano, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1999, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 12,
comma 1, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e interpretato
autenticamente dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del
catasto);
che il predetto art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel
disporre che le banche operano una ritenuta percentuale sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti
e di depositi, stabilisce che le ritenute sono applicate a titolo di
imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e in ogni altro caso;
che, come osserva il rimettente, tale norma è stata
interpretata in alcune decisioni nel senso della sua inapplicabilità
ai soggetti esenti da IRPEG, intendendosi per tali i soggetti
estranei al tributo non solo nella fase della dichiarazione dei
redditi ma anche in ogni momento di manifestazione di imponibilità a
loro carico;
che, ad avviso del rimettente, le aziende municipali, in
quanto enti strumentali del comune, sono sottoposte al medesimo
regime fiscale di questi e sono quindi non soggetti a IRPEG, ai sensi
dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), nel testo risultante dalle
modifiche introdotte con la legge 22 dicembre 1990, n. 403,
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di
finanza locale);
che, come afferma il giudice a quo tali aziende, non essendo
soggette ad IRPEG, non dovrebbero nemmeno essere soggette alla
imposta sostitutiva di IRPEG sugli interessi maturati sui conti
correnti bancari e non dovrebbero perciò subire ritenute a titolo di
una inesistente imposta;
che l'art. 14 della legge n. 28 del 1999, recante una
interpretazione autentica della disciplina in esame ed avente
efficacia retroattiva, ha disposto che l'art. 26, comma 4, terzo
periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, deve intendersi nel senso che
"tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi
dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche";
che pertanto la norma dovrebbe applicarsi anche nei confronti
degli enti e delle persone giuridiche non soggette ad IRPEG, con il
conseguente accoglimento dell'appello;
che, tuttavia, ad avviso del giudice a quo, la norma, così
come autenticamente interpretata, si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto l'imposta - non
sostitutiva di IRPEG posta a carico di soggetti non assoggettati ad
IRPEG - si configurerebbe come una imposta del tutto autonoma, pari
al trenta per cento degli interessi maturati sui conti correnti,
svincolata da qualunque riferimento alla capacità contributiva, la
cui sussistenza presuppone la considerazione globale sia dei ricavi
che dei costi di gestione sopportati dal contribuente;
che, inoltre, la norma determinerebbe una disparità di
trattamento rispetto alla generalità dei contribuenti, traducendosi
in un sistema tributario particolare, applicabile soltanto nei
confronti dei soggetti non assoggettati ad IRPEG;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che la difesa erariale, dopo aver sottolineato come siano
rimesse alla discrezionalità del legislatore l'individuazione delle
situazioni significative della capacità contributiva e l'entità
dell'onere tributario, osserva che non può ritenersi violato il
principio di capacità contributiva, in quanto, nella specie, il
presupposto di imposta è rappresentato dal reddito di capitale
consistente negli interessi attivi sui conti correnti;
che, inoltre, la circostanza che non sarebbero considerati
gli altri eventuali ricavi né i costi di gestione non varrebbe, ad
avviso dell'Avvocatura, ad escludere l'idoneità al prelievo, poiché
comunque nella determinazione del reddito di capitale non è ammessa
alcuna deduzione, ex art. 42 del d.P.R. n. 917 del 1986;
che dovrebbe altresì ritenersi insussistente la denunciata
disparità di trattamento tra contribuenti, non essendo irragionevole
la scelta del legislatore di assoggettare a prelievo il reddito di
capitale dei titolari di conti correnti, anche se trattasi di
soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRPEG.
Considerato che la Commissione rimettente lamenta anzitutto la
violazione dell'art. 53 della Costituzione, poiché la norma
impugnata, nella interpretazione autentica introdotta dall'art. 14
della legge n. 28 del 1999, configurerebbe una imposta del tutto
autonoma, non sostitutiva di IRPEG, la quale sarebbe posta a carico
di soggetti non assoggettati ad IRPEG e sarebbe svincolata da
qualunque riferimento alla capacità contributiva;
che, inoltre, il giudice a quo prospetta anche la violazione
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, a suo avviso, la norma
determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla
generalità dei contribuenti, traducendosi in un sistema tributario
particolare, applicabile soltanto nei confronti dei soggetti non
assoggettati ad IRPEG;
che la questione, nei termini in cui è posta, appare
manifestamente infondata;
che occorre anzitutto precisare come dai criteri direttivi
contenuti nella legge di delega della riforma tributaria 9 ottobre
1971, n. 825, e precisamente in quelli indicati negli artt. 9, n. 3m
e 10, n. 5m si rilevi chiaramente la natura sostitutiva del regime
della ritenuta a titolo di imposta, che, in quanto misura
agevolativa, ha carattere eccezionale e derogatorio (sentenza n. 272
del 1994);
che questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare come
l'esenzione tributaria non costituisca espressione del diniego di
capacità contributiva, rilevando l'erroneità dell'assunto in base
al quale "la previsione di esenzione dalle imposte debba sempre
equivalere ad un riconoscimento legislativo della insussistenza della
capacità contributiva" (sentenza n. 159 del 1985);
che, in particolare, l'esenzione, concretando una ipotesi di
agevolazione concessa a soggetti che ordinariamente sarebbero
sottoposti alla obbligazione tributaria, presuppone proprio
l'esistenza della capacitacontributiva;
che la diversa categoria dottrinale della esclusione,
consistente in una delimitazione negativa della sfera di applicazione
del tributo, si basa pur sempre su una valutazione discrezionale del
legislatore, che esclude l'attitudine di un determinato soggetto al
pagamento del tributo;
che nell'esercizio di tale discrezionalità il legislatore
per un verso non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici
tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità e per
altro verso non è obbligato a mantenere il regime derogatorio,
qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le
quali il detto regime era stato disposto, purché ciò avvenga nei
limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto
dei principi costituzionali in materia;
che, nella fattispecie, l'applicazione dell'art. 26 del
d.P.R. n. 600 del 1973 anche nei confronti dei soggetti esclusi
dall'IRPEG non viola il principio di capacità contributiva, in
quanto il presupposto d'imposta, da individuarsi nel possesso di
redditi di capitale e precisamente nell'ammontare degli interessi
maturati su conto corrente, risulta pienamente realizzato;
che la tassazione di redditi prodotti da coloro che sono
dichiarati "non soggetti ad imposta" non determina la lesione
dell'indicato principio costituzionale, in quanto, come si è già
rilevato, la esclusione o la esenzione da imposta non è comunque
sinonimo di assenza della capacità contributiva;
che la invocata disparità di trattamento rispetto alla
generalità dei contribuenti - relativa al rilievo che la norma
impugnata si tradurrebbe in un sistema tributario particolare,
applicabile soltanto nei confronti dei soggetti non assoggettati ad
IRPEG - costituisce una censura generica e per certi versi
contraddittoria, in quanto non considera che il sistema della
ritenuta d'imposta rappresenta comunque un regime più favorevole al
contribuente rispetto a quello della ritenuta d'acconto;
che, pertanto, anche sotto tale profilo la questione risulta
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, terzo
periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sostituito
dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, (Disposizioni in materia tributaria, di
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione
generale del catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte