Ordinanza n. 174/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 39legge 724/1994
- art. 31legge 47/1985
- art. 39legge 662/1996
- art. 10legge 662/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre
1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso
proposto da Imperiale Melchiorre contro il Comune di Marsala,
iscritta al n. 531 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione di Imperiale Melchiorre;
Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato Salvatore Giacalone per Imperiale Melchiorre.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio volto ad ottenere
l'annullamento del provvedimento del sindaco di un comune della
Sicilia, con il quale era stata ingiunta la demolizione di opere
ritenute abusive, il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, sede di Palermo, con ordinanza decisa il 5 novembre 1999,
depositata il 23 marzo 2000 e pervenuta alla Corte costituzionale il
26 luglio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui
prevede che la richiesta di riesame delle domande di concessione o
autorizzazione in sanatoria, per le quali vi sia stato un
provvedimento di diniego da parte del sindaco (art. 39, comma 10-bis,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica"), debba essere presentata
entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge stessa, anche qualora la notifica del provvedimento di
rigetto intervenga successivamente;
che il giudice rimettente premette che il ricorrente aveva
impugnato, con ricorsi pendenti presso la stessa sezione del
Tribunale amministrativo regionale, due provvedimenti amministrativi,
che costituirebbero il presupposto dell'ordine di demolizione e
precisamente:
a) l'atto di rigetto della domanda di concessione in
sanatoria (per l'assunta realizzazione dell'opera in epoca successiva
al 1 ottobre 1983) presentata al Comune di Marsala in data 15 giungo
1987 (in riferimento ad un corpo di fabbrica adibito ad attività
artigianale e realizzato in assenza di concessione edilizia);
b) l'atto con il quale era stata respinta l'istanza di
riesame ex art. 39, comma 10-bis della legge 23 dicembre 1994, n. 724
sul presupposto della tardività della stessa;
che, in punto di rilevanza della questione sollevata, il
giudice a quo osserva come la disposizione censurata sia stata posta
dall'amministrazione a fondamento del diniego di rideterminazione ex
art. 39, comma 10-bis della legge citata, provvedimento - in realtà
- richiamato e presupposto nell'ordine di demolizione, a sua volta
impugnato, tra l'altro, per illegittimità derivata;
che per quanto attiene alla non manifesta infondatezza il
Tribunale amministrativo regionale sostiene che la norma impugnata
violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che, sotto il primo profilo, si sottolinea che sarebbe stato
previsto lo stesso incombente (onere di presentazione dell'istanza di
riesame entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore
della legge) per due situazioni diverse; tale incombente dovrebbe,
infatti, essere assolto sia dal soggetto al quale sia stato già
notificato il diniego di concessione edilizia in sanatoria (che
sarebbe, quindi, consapevole dell'abusivismo delle opere oggetto
dell'istanza stessa), sia dal soggetto per il quale la domanda di
concessione in sanatoria è ancora pendente alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda (che avrebbe, pertanto,
ancora una legittima aspettativa al conseguimento dell'atto
favorevole richiesto);
che - sempre secondo il Tribunale amministrativo regionale -
sotto il secondo profilo la disposizione censurata sarebbe contraria
al principio del buon andamento della pubblica amministrazione "per
aver imposto un adempimento del quale non consti la necessità,
attesa la perdurante possibilità di accoglimento dell'originaria
istanza ex legge 28 febbraio 1985, n. 47";
che si è costituita in giudizio la parte privata, ricorrente
nel procedimento a quo, riprendendo le argomentazioni svolte
nell'ordinanza di rimessione e chiedendo l'accoglimento della
questione sollevata.
Considerato che l'ordinanza contiene una motivazione plausibile
della rilevanza della questione, tenuto conto dei motivi proposti,
che comprendono la illegittimità derivata ed investono la norma
denunciata in questa sede, nella ragionevole prospettiva di una
decisione unitaria dell'intera controversia;
che la questione è manifestamente infondata in quanto è
basata, innanzitutto, sull'implicito ed erroneo presupposto che la
domanda di condono edilizio ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 possa essere presentata solo dopo la definizione di precedente
e pendente domanda di condono ex artt. 31 e seguenti della legge
28 febbraio 1985, n. 47;
che la richiesta di condono-sanatoria edilizio, sia in base
alla legge n. 47 del 1985, sia alla successiva legge n. 724 del 1994,
può rinvenire la propria giustificazione anche in un semplice
interesse alla regolarizzazione o alla certezza dei rapporti da parte
di chiunque sia interessato al conseguimento della sanatoria,
indipendentemente dalla presenza o dalla possibilità di avere un
diverso titolo abilitativo dell'opera, anche per escludere rischi di
procedimenti in corso o futuri;
che, inoltre, il condono ex legge n. 724 del 1994 (da
valutarsi in connessione indissolubile con le altre disposizioni
dettate, in epoca immediatamente successiva, in materia di sanatoria
edilizia) introduce nuovi ed ulteriori limiti, obblighi, restrizioni
soggettive ed oggettive e differenti presupposti, comportanti la
riapertura dei termini, riferiti soprattutto allo spostamento in
avanti del limite temporale dell'abuso commesso, esteso anche al
periodo successivo al 1 ottobre 1983 fino al 31 dicembre 1993 (v.
sentenze n. 416 del 1995; n. 427 del 1995);
che, pertanto, proprio per evitare rischi connessi alle
difficoltà di fornire la prova che la costruzione fosse stata
ultimata entro la data del 1 ottobre 1983 (requisito tassativo per il
condono della legge n. 47 del 1985), ben sussisteva un interesse del
soggetto che aveva posto in essere l'illecito ad avvalersi della
nuova procedura, che allargava il limite temporale dell'abuso entro
il termine previsto, a pena di decadenza, del 31 dicembre 1993;
che il legislatore del 1996, per sciogliere i dubbi che
potevano sorgere al riguardo e all'evidente scopo di dare un'altra
possibilità di sanatoria (accompagnata da aumento di entrate che si
volevano tempestive, per esigenze anche finanziarie di bilancio), ha
concesso un'ulteriore indifferenziata facoltà, consentendo - per le
domande di concessione in sanatoria presentate entro i termini del
precedente condono - di chiederne la rideterminazione, ove l'abuso
risultasse sanabile a norma delle sopravvenute disposizioni;
che, in tal modo, si accordava a tutti gli interessati la
possibilità di superare il nuovo termine per la definizione
agevolata delle violazioni edilizie, previsto dall'art. 39, comma 4,
della legge n. 724 del 1994, mediante l'aggiunta del comma 10-bis nel
medesimo art. 39 (introdotto con l'art. 2, comma 37, della legge
23 dicembre 1996, n. 662);
che, tuttavia, il beneficio della sanatoria è stato
accompagnato da una precisa - e non irragionevole - volontà di
circoscrivere ulteriormente il termine decadenziale della domanda di
concessione in sanatoria "entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore" della legge (art. 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662), con una immediata integrazione (art. 10, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 recante "Disposizioni urgenti
in materia tributaria, finanziara e contabile a completamento della
manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", modificato dalla legge
di conversione 28 febbraio 1997, n. 30) con la quale si è stabilito
che il termine di sessanta giorni per presentare, a pena di
decadenza, la domanda di rideterminazione sulla base delle nuove
norme, era indipendente dalla notifica del provvedimento di diniego
ex legge n. 47 del 1985, decorrendo dalla entrata in vigore della
suddetta legge;
che dai lavori parlamentari (rapportando il subemendamento
approvato con le soluzioni diverse e non convergenti presentate e non
approvate) emerge la precisa e ragionevole volontà di "impedire una
specie di perpetuazione e di inopportuna iterazione dei processi di
condono, che hanno un senso solo se appunto hanno anche un termine"
(Atti Senato, Assemblea, 6 febbraio 1997), termine indifferenziato
proprio per le finalità del condono-sanatoria;
che dal complesso del quadro normativo anzidetto è evidente
l'intento del legislatore di porre in atto una risistemazione della
materia del governo del territorio, idonea ad impedire il ripetersi
del fenomeno dell'abusivismo edilizio attraverso la sua repressione
(sentenza n. 427 del 1995), nonché di stabilire termini rigorosi per
consentire la sanatoria, ed evitare la protrazione di situazioni
incerte, con il pericolo di ulteriori abusi;
che, pertanto, risulta la manifesta infondatezza della
questione, non solo sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione,
ma anche con riguardo all'art. 97 della Costituzione, in quanto
proprio il buon andamento della pubblica amministrazione e la
primaria esigenza di misure effettive contro il perpetuarsi di abusi
e il protrarsi della facoltà di sanatorie (certamente non
ulteriormente reiterabili sotto il profilo costituzionale)
giustificavano la scelta di un termine assoluto ed indifferenziato,
riferito all'entrata in vigore della disposizione censurata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte