Ordinanza n. 175/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 751/1976
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 2legge 825/1971
citata
- art. 4d.P.R. 597/1973
- art. 1Accertamento imposte sui redditi
- art. 46Accertamento imposte sui redditi
- art. 56Accertamento imposte sui redditi
- art. 57Accertamento imposte sui redditi
- art. 1legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per
gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);
dell'art. 2, n. 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al
Governo per la riforma tributaria); dell'art. 4, lett. b, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche); degli artt. 1, terzo comma, 46, 56 e 57
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 novembre 1977 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Lecco nei ricorsi riuniti proposti da
Pedercini Attilio ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del
1978;
2) ordinanza emessa il 20 marzo 1978 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Pinerolo su ricorso proposto da Bessone Giovanni,
iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 1979;
3) ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Livorno su ricorso proposto da Bianchi Gino, iscritta al
n. 720 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 353 del 1979;
4) ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Livorno su ricorso proposto da Bettaccini William,
iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 1979;
5) ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Livorno su ricorso proposto da Biondi Umberto, iscritta
al n. 722 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 353 del 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che le commissioni tributarie di primo grado di Lecco e di
Pinerolo con le ordinanze del 23 novembre 1977 e del 20 marzo 1978 (nn.
157 e 466 r.o. 1978) hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme
in materia di imposte dirette sui redditi dei coniugi per gli anni 1974
e precedenti), in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui
subordina l'imputabilità dei redditi dei figli minori per metà a
ciascuno dei coniugi a condizione che essi siano entrambi titolari di
reddito proprio, per il dubbio che tale norma violi il principio di
uguaglianza e di proporzionalità dell'imposizione alla capacità
contributiva, perché, nei casi in cui sussistono - come nella specie -
redditi imponibili di un solo genitore e del figlio, il primo viene
sottoposto al cumulo dei redditi e quindi ad una aliquota maggiore
rispetto alle altre famiglie, in cui anche l'altro genitore percepisca
un reddito proprio;
che la commissione tributaria di primo grado di Livorno con tre
ordinanze del 7 marzo 1978 (nn. 720, 721 e 722 r.o. 1979) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in relazione ai medesimi
parametri costituzionali della stessa norma, nonché degli artt. 2, n.
3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma
tributaria); 4, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione dell'I.R.PE.F.); 1, terzo comma, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, nella parte in cui imputano ai genitori i
redditi di lavoro dei figli minori soggetti alla patria podestà, anche
se derivanti da beni non soggetti alla patria potestà, dubitandosi che
in tal caso i genitori presentino una maggiore capacità contributiva
per l'esistenza di redditi, come quelli dei minori, di cui non
avrebbero la legale disponibilità;
considerato che entrambe le questioni sono state già decise da
questa Corte: la prima con la sentenza n. 266 del 20 settembre 1983,
che l'ha dichiarata non fondata, e nuovamente con la sentenza n. 85 del
27 marzo 1985, che ne ha conseguentemente pronunciato la manifesta
infondatezza; la seconda con la citata sentenza n. 85 del 1985, che ne
ha dichiarato l'infondatezza;
che i giudici a quibus non prospettano in questa sede motivi
diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati, a nulla rilevando
la molteplicità delle disposizioni denunciate dalla commissione
tributaria di Livorno, in quanto la norma da cui discendono le
conseguenze lamentate è sostanzialmente soltanto l'art. 1 della legge
n. 751 del 1976, oggetto delle precedenti pronunce della Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 12 novembre
1976, n. 751; 2, n. 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 4, lett. b,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 1, terzo comma, 46, 56 e 57 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte