Ordinanza n. 175/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 429/1971
- art. 22legge 183/1976
usata come parametro
- art. 81Costituzione
- art. 18d.l. 918/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 5 luglio
1971 n. 429 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971 n.
589 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le
imprese industriali ed artigiane operanti nel mezzogiorno), art. 22,
ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183 (Disciplina dell'intervento
straordinario nel mezzogiorno per il quinquennio 1976/1980), art. 59
d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 in relazione all'art. 18 d.l. 30 agosto
1968 n. 918 convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n.
1089 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri
sociali per favorire nuovi investimenti nei settore dell'industria,
del commercio e dell'artigianato), promossi con due ordinanze emesse
il 14 gennaio ed il 6 maggio 1986 dal Tribunale di Catania nei
procedimenti civili vertenti tra I.N.P.S. e Istituto di
Investigazione e Vigilanza "Veritas Sud" e Gibiino Vincenzo iscritte
ai nn. 382 e 726 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 59 1 s.s. dell'anno
1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il tribunale di Catania, con due ordinanze, emesse
rispettivamente il 14 gennaio 1986 (R.O. n. 382/1986) ed il 6 maggio
1986 (R.O. n. 726/1986) ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 429,
convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971 n. 589, 22,
ultimo comma, della legge 2 maggio 1976 n. 183 e 59 del d.P.R. 6
marzo 1978 n. 218, in relazione all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968
n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968 n.
1089, ed in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto
non prevedono una rigorosa determinazione del costo del beneficio
degli sgravi contributivi in base ad essi ottenibili e dei mezzi di
copertura finanziaria per far fronte alla relativa spesa;
che, in tali termini, la questione è già stata ritenuta
manifestamente infondata da questa Corte con la sentenza n. 12 del
1987, concernente anche l'ammissione al beneficio in questione di
imprese operanti in settori produttivi identici a quelli considerati
nei giudizi a quibus (Istituti di Vigilanza e Case di Cura);
che le menzionate ordinanze non adducono nuovi e diversi motivi
di illegittimità della normativa censurata né prospettano
argomentazioni diverse da quelle disattese dalla Corte con detta
sentenza;
che, la questione appare manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito
con modificazioni nella legge 4 agosto 1971 n. 589, 22, ultimo comma,
della legge 2 maggio 1976 n. 183 e 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, in
relazione all'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con
modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089, sollevata, in
riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dal Tribunale di
Catania con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.
Il Presidente: FERRARI
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte