Ordinanza n. 175/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 459/1972
- art. 18legge 7/1970
usata come parametro
citata
- art. 14d.l. 7/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga
delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi
per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11
marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo), promosso con
ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dal pretore di Latina nel
procedimento penale a carico di Bonomo Salvatore, iscritta al n. 482
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 322 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di
Latina dubita che l'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287,
introdotto con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459,
nella parte in cui prevede la pena dell'ammenda, proporzionale per
ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo, per la contravvenzione
di omessa comunicazione del licenziamento entro 4 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro (di cui all'art.14 del D.L. 3
febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11
marzo 1970, n. 83), contrasti - nell'ipotesi in cui la violazione sia
accertata non a seguito di comunicazione del licenziamento o di
visita ispettiva, bensì sulla base degli atti d'ufficio - con gli
artt. 3 e 25 cpv. Cost.: assumendo al riguardo, che in tal modo
l'Ispettorato del lavoro resterebbe sostanzialmente libero di
determinare la data di contestazione della contravvenzione (e con
ciò di far cessare la permanenza) e quindi di incidere sulla
determinazione della pena;
che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha
chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;
Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (cfr., tra le altre, sent. n. 114 del 1982), la
discrezionalità nell'applicazione della legge può tutt'al più dar
luogo a disparità di mero fatto, non apprezzabili sotto il profilo
della violazione del principio di uguaglianza;
che d'altra parte, la circostanza che, nel caso di pene
proporzionali, l'entità della sanzione possa in concreto dipendere
dall'epoca di accertamento e contestazione del reato non comporta
certo violazione del principio di legalità della pena posto che
l'entità di questa, nella specie, è in astratto determinata con
precisione dalla legge e in concreto correlata al comportamento
antigiuridico del reo, che può farne cessare la protrazione a
prescindere dalla maggiore o minore solerzia dell'Ispettorato del
lavoro;
che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287,
introdotta con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal
Pretore di Latina con ordinanza dell'8 aprile 1983 (r.o. 482/83).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte