Ordinanza n. 175/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 890/1982
usata come parametro
citata
- art. 140Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,
della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1988
dal Pretore di Gallipoli nel procedimento civile vertente tra De
Francesco Giuseppe e Merenda Massimo, iscritta al n. 653 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, in cui l'atto di citazione era stato notificato a mezzo
del servizio postale ed il termine di venti giorni era spirato
durante la giacenza del plico, il Pretore di Gallipoli, con ordinanza
emessa l'8 giugno 1988 ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24,
primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che la notifica si abbia
per effettuata al momento del deposito del plico presso l'ufficio
postale per la giacenza;
che, a parere del giudice a quo, la statuizione della norma
impugnata - per cui la notificazione degli atti si consideri come
eseguita trascorso il decimo giorno di giacenza - determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi
prevista dall'art. 140 del codice di procedura civile, secondo cui la
notifica si realizza con il deposito nella casa comunale e la
spedizione dell'avviso al destinatario;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la declaratoria
d'infondatezza sulla base della sostanziale diversità tra le
fattispecie oggetto delle due norme;
Considerato che questa Corte ha più volte escluso che il diverso
meccanismo previsto affinché l'atto pervenga nella sfera di
disponibilità del destinatario - in caso di irreperibilità di
questi - dall'art. 140 del codice di procedura civile, ovvero
nell'ipotesi normativa di notificazione a mezzo del servizio postale,
concreti lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che tale affermazione, già contenuta nella sentenza n. 213 del
1975 e ribadita nella sentenza n. 121 del 1984 con riferimento al
regime vigente anteriormente alla norma impugnata, è stata
riaffermata - con riguardo alla più completa e garantistica
disciplina di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 nell'ordinanza
n. 904 del 1988, resa in un'ipotesi specularmente opposta rispetto
alla questione de qua, ove disposizione denunziata e tertium
comparationis risultavano inversamente prospettati;
che, in proposito, è stata sottolineata la diversità della
funzione assolta dal deposito della copia dell'atto presso la casa
comunale e del relativo avviso ex art. 140 del codice di procedura
civile, rispetto al ruolo svolto dal deposito nell'ufficio postale e
dal conseguente avviso rilasciato, ai sensi della norma impugnata,
dall'agente postale;
che questi ultimi adempimenti risultano finalizzati a consentire
al destinatario, entro un congruo lasso di tempo, il ritiro del plico
e con esso l'acquisizione di quegli elementi, viceversa già resi
espliciti nell'avviso di cui all'art. 140 del codice di procedura
civile, onde, rispetto a tale norma, appare del tutto giustificato il
differimento della presunzione di conoscenza fissato dall'art. 8
della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo il quale la
notificazione si ha per eseguita decorsi i dieci giorni di giacenza;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione, dal Pretore di Gallipoli con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte