Ordinanza n. 175/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 154/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 9, della
legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al servizio sanitario regionale), promosso con ordinanza
emessa il 2 ottobre 1989 dal Tribunale di Lecce nel procedimento
civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al
n. 676 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di costituzione di Pepe Luigi nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 2
ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 n. 9 della
legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede
l'ineleggibilità a consigliere comunale dei medici convenzionati con
le Unità Sanitarie Locali;
che l'indicato Tribunale, riportandosi alla identica questione
già da esso sollevata con due ordinanze 12 dicembre 1988 (R.O. nn.
244 e 245/89), dubita della legittimità costituzionale della norma,
che, non prevedendo la ineleggibilità dei medici convenzionati,
introdurrebbe un ingiustificato trattamento preferenziale per questi
ultimi nei confronti dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle
strutture convenzionate, per i quali invece la ineleggibilità è
prevista;
Considerato che con sentenza n. 510, relativa alle citate
ordinanze di rimessione nn.244 e 245 del 1989, la questione è già
stata dichiarata non fondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154
(Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche
di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e
in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario
regionale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Lecce, con ordinanza 2 ottobre 1989, iscritta al n.
676 del registro ordinanze 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte