Ordinanza n. 175/1993
Altra decisione · depositata il 15/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 7legge 306/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 500, terzo e
quarto comma, del codice di procedura penale e 2, n. 76, della legge
16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Pretore di Lucca nel
procedimento penale a carico di Papini Piero, iscritta al n. 704 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Crotone
nel procedimento penale a carico di Anania Ercole ed altri, iscritta
al n. 716 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Lucca, con ordinanza del 28 maggio 1992
(r.o. n. 704 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,
24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non consente di valutare ai fini
dell'accertamento dei fatti le dichiarazioni precedentemente rese dal
teste al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (non sul
luogo, né nell'immediatezza del fatto) ed utilizzate per le
contestazioni;
che il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 15 maggio 1992
(r.o. n. 716 del 1992), ha sollevato, in riferimento ai soli artt. 2
e 3 della Costituzione, analoga questione di legittimità
costituzionale degli artt. 500, terzo e quarto comma, del codice di
procedura penale e 2, n. 76, della legge di delega 16 febbraio 1987,
n. 81;
Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità della
questione sollevata, vanno riuniti per essere trattati
congiuntamente;
che l'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con
modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente
sostituito l'art. 500 del codice di procedura penale;
che, pertanto, occorre restituire gli atti ai giudici remittenti
affinché, alla luce della nuova disciplina, riesaminino la rilevanza
della proposta questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lucca e al
Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte