Ordinanza n. 175/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 1/1995
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e
secondo comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina
operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché
norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla
Tesoreria e all'EAGAT), promossi con ricorsi della Regione Campania e
della Regione Emilia-Romagna notificati rispettivamente il 2 e il 6
febbraio 1995, depositati in cancelleria il 7 e il 14 febbraio 1995
ed iscritti ai nn. 7 e 10 del registro ricorsi 1995;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con due distinti ricorsi, ritualmente notificati e
depositati, le Regioni Campania ed Emilia-Romagna hanno promosso
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo
comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina operativa
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli
organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e
all'EAGAT), denunciando la violazione degli artt. 117, primo comma,
118, primo comma, 77, 32, 97, primo comma, 3 e 72, secondo comma,
della Costituzione;
che la disposizione denunciata stabilisce che le partecipazioni
azionarie già appartenenti al soppresso Ente autonomo di gestione
per le aziende termali (EAGAT) sono trasferite al Ministero del
tesoro - Direzione generale del tesoro, il quale, di concerto con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle
procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente
dallo Stato, provvede, in base a criteri di valorizzazione delle
finalità istituzionali delle aziende interessate, alla dismissione
delle partecipazioni, tenuto conto dell'importanza delle aziende per
l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali;
che viene denunciata la sottrazione delle aziende termali alla
competenza delle regioni ed alla loro destinazione quale strumento
per lo svolgimento dei compiti assegnati al Servizio sanitario
nazionale, nonché la sostanziale riproduzione di una norma soppressa
dalla Camera dei deputati esaminando un precedente decreto-legge, non
convertito nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione;
che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la non fondatezza delle questioni;
Considerato che le questioni presentano profili analoghi o
comunque connessi e hanno ad oggetto la stessa disposizione, sicché
i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
pronuncia;
che il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 non è stato
convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77 della
Costituzione (si veda il comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57, serie generale, del 9 marzo 1995);
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), le questioni di
legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili, tenuto anche conto che il decreto- legge attualmente
vigente a seguito di successive reiterazioni (10 maggio 1995, n. 161)
non riproduce le norme denunciate nell'identico tenore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo
comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina operativa
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli
organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e
all'EAGAT), promosse, in riferimento agli artt. 117, primo comma,
118, primo comma, 77, 32, 97, primo comma, 3 e 72, secondo comma,
della Costituzione, dalle Regioni Campania ed Emilia-Romagna con i
ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte