Ordinanza n. 175/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, decimo
comma, della legge della regione Siciliana 27 dicembre 1978, n. 71
(Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel
territorio della regione Siciliana in materia urbanistica), promosso
con ordinanza emessa il 2 luglio 1997 dal Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso
proposto da Foti Salvatore contro il comune di Caltagirone, iscritta
al n. 537 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 34 dell'anno
1998;
Visto l'atto di costituzione di Foti Salvatore;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione staccata di Catania, con ordinanza del 2 luglio 1997,
pervenuta alla Corte costituzionale il 2 luglio 1998 (r.o. n. 537 del
1998), sul ricorso proposto nei confronti delle ordinanze sindacali
con le quali era stato ingiunto al ricorrente, a seguito di condanna
penale emessa nei suoi confronti dal tribunale di Caltagirone, il
pagamento di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria, per la
lottizzazione di terreno non autorizzata, ai sensi dell'art. 51,
decimo comma, della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71
(Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel
territorio della regione Siciliana in materia urbanistica), ha
sollevato, per violazione del principio di uguaglianza, questione di
legittimità costituzionale della citata norma;
che detta disposizione, nonostante sia stata abrogata
dall'art. 39 della legge regionale n. 37 del 1985, che ha stabilito
una misura più favorevole, è stata ritenuta, con una motivazione
non implausibile, applicabile alla fattispecie in esame dal tribunale
amministrativo rimettente, che ha emesso una contestuale sentenza
parziale;
che l'art. 51, decimo comma, viene denunciato per violazione
dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede, per la
ipotesi di compravendita di terreno abusivamente lottizzato, una
sanzione rigida, pari a lire 20.000 per metro quadrato, non correlata
al valore delle opere preordinate alla lottizzazione stessa o delle
aree lottizzate, come invece previsto dall'art. 41, secondo comma,
della legge n. 1150 del 1942;
che secondo il giudice a quo la rigidità del sistema
sanzionatorio in questione non consentirebbe all'amministrazione,
titolare del relativo potere, di graduare l'entità della sanzione
alla gravità dell'illecito, non sempre correlata alla dimensione dei
lotti; né terrebbe conto del valore delle aree, che può mutare in
modo consistente, avuto riguardo alla relativa ubicazione;
che nel giudizio innanzi alla Corte la parte privata del
procedimento a quo ha depositato una memoria fuori termine.
Considerato che la previsione, per la "compravendita di terreni
abusivamente lottizzati", di sanzione amministrativa pecuniaria
ragguagliata a L. 20.000 al metro quadro, contenuta nel decimo comma
dell'art. 51 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71,
non si pone in contrasto, sotto alcuni dei profili denunciati, con
l'art. 3 della Costituzione;
che, infatti, la scelta dell'ammontare della sanzione
amministrativa pecuniaria rientra nella discrezionalità del
legislatore regionale siciliano, che non è affatto tenuto a seguire
pedissequamente il sistema sanzionatorio della ormai superata legge
urbanistica nazionale n. 1150 del 1942 (che, peraltro, all'art. 41
non prevede specificamente una sanzione pecuniaria per lottizzazione
abusiva, ma una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione o
alla restituzione in pristino, ipotesi estranee alla fattispecie),
né a ragguagliare la sanzione al valore delle opere preordinate alla
lottizzazione o delle aree lottizzate, come pretenderebbe l'ordinanza
di rimessione;
che il ragguaglio della sanzione ai metri quadri oggetto
della compravendita non costituisce una scelta manifestamente
irragionevole, in quanto può comportare semplificazioni nel calcolo,
potendosi realizzare l'illecito con la semplice stipulazione del solo
atto cartolare di compravendita, senza che sia stato preceduto o
accompagnato da compimento di opere e non essendo, in taluni casi,
agevole la ricognizione del valore dell'area lottizzata;
che la sanzione è solo rigida nell'importo a metro quadro,
mentre è variabile in relazione alla quantità - come del resto in
altre ipotesi di violazioni previste dal medesimo art. 51 - nella
fattispecie di compravendita di terreni abusivamente lottizzati
essendo proporzionata all'entità della superficie compravenduta;
che il legislatore siciliano ha operato - in modo non
manifestamente arbitrario o irragionevole - la scelta di puntare in
primo luogo ad impedire trasferimenti di terreni abusivamente
lottizzati attraverso la nullità dell'atto di compravendita, nel
caso in cui non risulti dall'atto che l'acquirente era a conoscenza
della mancanza di abilitazione alla lottizzazione, applicando in ogni
ipotesi (ricorrendo o no la nullità) a carico dell'alienante la
sanzione pecuniaria ragguagliata a L. 20.000 a metro quadro;
che, peraltro, la legge n. 71 del 1978 non ha previsto per la
fattispecie di compravendita di terreni abusivamente lottizzati una
acquisizione dei terreni, contemplata invece dall'art. 19 della
successiva legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, la cui
applicazione, in Sicilia, salvo alcune esclusioni ed integrazioni, è
avvenuta sulla base dell'art. 1 della legge siciliana 10 agosto 1985,
n. 37, cioè con la stessa legge, che all'art. 39, ha abrogato la
norma denunciata in questa sede;
che, pertanto, alla luce dei predetti rilievi, la questione
va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51, decimo comma, della legge
della Regione Siciliana 27 dicembre 1978, n. 71 (Norme integrative e
modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione
Siciliana in materia urbanistica), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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