Ordinanza n. 175/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 205/1999
- art. 19legge 205/1999
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, e
19 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario), promossi con due ordinanze emesse il 27 aprile 2000 dal
tribunale di Fermo, in composizione monocratica, iscritte al n. 614
del registro ordinanze 2000 e n. 4 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000 e n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di due distinti procedimenti penali a
carico di imputati del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, il
tribunale di Fermo, in composizione monocratica, con due ordinanze di
analogo contenuto in data 27 aprile 2000 (r.o. n. 614 del 2000 e r.o.
n. 4 del 2001), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,
comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, (Delega al Governo per
la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario), nella parte in cui ha abrogato l'art. 341 del codice
penale, e, subordinatamente, dell'art. 19 della stessa legge, nella
parte in cui non ha previsto che, per i fatti di oltraggio commessi
prima della entrata in vigore della medesima legge e comunque
riconducibili in astratto alle ipotesi criminose della ingiuria e
della minaccia aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale della
persona offesa (artt. 594, 612 e 61, numero 10, cod. pen.),
quest'ultima possa proporre querela nelle forme e nei termini in esso
stabiliti;
che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate
determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra i
cittadini comuni e i pubblici ufficiali che risultino persone offese
dai delitti di ingiuria o di minaccia, "sia sotto il profilo
sostanziale, che sotto quello dei mezzi di tutela dei propri
diritti";
che, in particolare, il giudice a quo, rilevato che
l'art. 18, comma 1, della legge n. 205 del 1999 ha abrogato il
delitto di oltraggio e che il successivo art. 19, nel dettare
disposizioni transitorie circa la perseguibilità a querela, nulla ha
disposto in ordine alle offese e alle minacce subite dai pubblici
ufficiali "come persone", si duole del fatto che costoro, senza
alcuna ragione plausibile, siano stati privati di ogni tutela penale,
persino di quella che avrebbe potuto essere loro assicurata dagli
artt. 594 e 612 del codice penale, i quali configurano ipotesi
delittuose perseguibili a querela;
che nel giudizio relativo alla ordinanza n. 614 del 2000 è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
Considerato che, avendo le questioni ad oggetto le medesime
disposizioni, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che, quanto alla questione posta in via principale, tendente
ad ottenere una sentenza con la quale venga reintrodotta una
fattispecie criminosa prevista da una disposizione espressamente
abrogata, essa manifestamente eccede i compiti di questa Corte,
poiché la qualificazione delle condotte ai fini della repressione
penale è espressione di una scelta discrezionale riservata al
legislatore (v. sentenze n. 330 del 1996 e n. 411 del 1995; ordinanze
n. 392 del 1998, n. 90 del 1997, n. 432, n. 332 e n. 288 del 1996, e
n. 132 e n. 25 del 1995);
che per identiche ragioni è da ritenere manifestamente
inammissibile anche la questione proposta dal giudice a quo in via
subordinata con la quale, sul presupposto interpretativo che
l'abrogazione dell'art. 341 del codice penale non avrebbe determinato
una vera e propria abolitio criminis ma una successione di leggi
penali nel tempo, per l'assunta riconducibilità dell'ipotesi di
oltraggio a pubblico ufficiale alle fattispecie
criminose dell'ingiuria e della minaccia aggravata dalla qualità di
pubblico ufficiale della persona offesa (artt. 594, 612 e 61, numero
10, cod. pen.), si denuncia l'assenza di una disciplina transitoria
che consenta al pubblico ufficiale offeso di proporre querela entro
il termine di novanta giorni decorrente dalla entrata in vigore della
legge 25 giugno 1999, n. 205;
che, a prescindere da ogni valutazione circa il presupposto
dal quale muove il remittente, ostano a uno scrutinio di merito della
questione i limiti propri della giustizia costituzionale alla quale
non compete porre una disciplina transitoria intesa a introdurre,
come si vorrebbe nella specie, condizioni di procedibilità e di
punibilità che, secondo la stessa prospettazione del remittente,
sarebbero estranee all'ambito di operatività dell'art. 19 della
legge n. 205 del 1999;
che questa Corte ha infatti reiteratamente affermato esserle
precluso, in materia penale, ogni intervento additivo che si risolva
in un aggravamento della posizione sostanziale dell'imputato (v.
ordinanze n. 317 del 2000, n. 337 del 1999, n. 413, n. 392 e n. 106
del 1998, e n. 297 e n. 178 del 1997);
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 19
della legge 25 giugno 1999, n. 205, (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Fermo, in composizione monocratica,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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