Ordinanza n. 175/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 120/1995
usata come parametro
citata
- art. 26legge 23/1986
- art. 27legge 23/1986
- art. 1legge 63/1989
- art. 85legge 63/1989
- art. 11legge 116/1984
- art. 8legge 370/1999
- art. 85legge 312/1980
- art. 2legge 116/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 giugno 1995, n. 236 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 21 giugno 1995, n. 120, recante disposizioni
urgenti per il funzionamento delle universita), promosso con
ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal Tribunale amministrativo
regionale del Molise, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione delle parti private nel giudizio
principale nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato Orazio Abbamonte per le parti private nel
giudizio principale e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso avverso il decreto
con cui il Rettore dell'università del Molise respingeva la domanda
di reinquadramento formulata da alcuni dipendenti ai sensi dell'art.
11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236 (Conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 21 giugno 1995, n. 120, recante
disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita), il
Tribunale amministrativo regionale del Molise, con ordinanza in data
5 luglio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del predetto art. 11, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione;
che la disposizione censurata prevede che i dipendenti delle
università per stranieri di Perugia e di Siena statizzati ai sensi
degli artt. 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (Norme sul
personale tecnico ed amministrativo delle universita), nonché i
dipendenti tecnici e amministrativi assunti in ruolo ai sensi della
legge 2 maggio 1984, n. 116 (Norme per il conferimento delle
supplenze del personale non docente delle università e degli
istituti di istruzione universitaria), anche se inquadrati su posti
delle nuove carriere, possano beneficiare dell'inquadramento nei
profili professionali delle qualifiche funzionali in base alle
mansioni di fatto svolte;
che, secondo il giudice remittente, tale trattamento di
favore sarebbe privo di ogni ragionevole giustificazione se
considerato alla luce della ratio della disposizione, che
intenderebbe ricollocare il personale non docente delle università,
già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio
1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato) e pertanto titolare delle qualifiche
del sistema per carriere, nel nuovo ordinamento per qualifiche
funzionali e mirerebbe ad estendere il criterio di inquadramento in
base alle mansioni di fatto esplicate al personale assunto
successivamente, ma sempre su posti appartenenti al vecchio
ordinamento per carriere;
che nell'ordinanza di rimessione si ricorda che
l'inquadramento per mansioni era stato originariamente disposto
dall'art. 85 della legge n. 312 del 1980 nei riguardi del personale
universitario in servizio alla data del 1 luglio 1979, ma, in seguito
anche ai ritardi di alcune università nella attuazione del sistema
delle qualifiche funzionali, anche successivamente a tale data altro
personale non docente era stato inquadrato su posti previsti dal
vecchio ordinamento per carriere, così da rendere necessario un
nuovo intervento normativo, con l'obiettivo di reinquadrare detto
personale nei profili professionali delle qualifiche funzionali sulla
base delle mansioni effettivamente svolte (art. 1 legge 21 febbraio
1989, n. 63, recante "Disposizioni per alcune categorie di personale
tecnico ed amministrativo delle università");
che, ad avviso del giudice a quo, tratto comune a tutte le
disposizioni testé menzionate sarebbe la circostanza che il
personale da inquadrare secondo il nuovo ordinamento era titolare di
posizioni di lavoro qualificate secondo il sistema per carriere,
sicché la normativa appariva comunque diretta ad inquadrare per la
prima volta tale personale nelle nuove figure professionali, mentre
la fattispecie disciplinata nel censurato art. 11, relativa a
personale già inquadrato su posti propri del nuovo ordinamento per
qualifiche funzionali, verrebbe a configurare una ipotesi del tutto
distinta, cui sarebbe estranea la finalità di disciplinare il
passaggio dal vecchio al nuovo sistema di inquadramento;
che per tale motivo la disposizione oggetto dello scrutinio
di costituzionalità finirebbe con l'attribuire una più favorevole
collocazione professionale a personale già inquadrato secondo il
nuovo assetto;
che l'avere riservato tale reinquadramento solo al personale
statizzato delle università per stranieri di Perugia e di Siena ed
al personale precario assunto in ruolo ai sensi della legge n. 116
del 1984 darebbe corpo ad una discriminazione in danno dei dipendenti
di tutte le università che risultino già titolari di posizioni di
lavoro definite in base all'ordinamento per profili professionali e
qualifiche funzionali e svolgano di fatto mansioni più elevate
rispetto a quelle ad essi formalmente conferite.
che, infatti, nessun peculiare elemento, secondo il Tribunale
amministrativo regionale remittente, potrebbe valere a differenziare
la situazione dei dipendenti statizzati delle predette università
rispetto al restante personale universitario direttamente assunto ed
inquadrato su posti propri del nuovo ordinamento;
che la parte privata, nell'atto di costituzione, ha aderito
alla prospettazione del Tribunale amministrativo regionale
remittente, evidenziando come la finalità della disposizione
censurata sia quella di creare una perfetta corrispondenza,
all'interno del personale tecnico e amministrativo delle università,
tra pianta organica di fatto e inquadramenti giuridici;
che proprio tale finalità renderebbe manifesta la
ingiustificata limitazione dell'inquadramento secondo le mansioni di
fatto al solo personale universitario delle università per stranieri
di Perugia e Siena;
che conseguentemente si chiede a questa Corte di estendere la
disciplina di favore al restante personale universitario che versi in
analoga situazione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata;
che la difesa erariale rileva come la disposizione censurata
abbia un evidente carattere di specialità, e ritiene che questo ne
dovrebbe escludere la generalizzazione;
che secondo l'Avvocatura, seppure la disciplina derogatoria
apparisse priva di giustificazione, dovrebbe comunque dichiararsi
l'illegittimità della norma di privilegio, non certo estendere
indiscriminatamente la disciplina d'eccezione fino a conferirle
connotati di generalità;
che inoltre la posizione del personale delle università di
Perugia e di Siena presenterebbe aspetti del tutto peculiari, che
giustificherebbero un loro differente trattamento;
che tali università avevano infatti carattere non statale,
sicché i rapporti di lavoro con il personale erano regolati in base
a contratti di diritto privato, di modo che l'inquadramento del
personale nei rispettivi livelli non era analogo a quello del
personale delle università statali;
che dunque, a seguito della statizzazione dei due Atenei, con
la correlativa equiparazione dei rapporti di lavoro a quelli delle
altre università, restava da soddisfare l'esigenza di omologare i
criteri di inquadramento attraverso la verifica degli inquadramenti
precedentemente disposti e delle mansioni concretamente esercitate;
che, in conclusione, la disposizione censurata risulterebbe
del tutto giustificata.
Considerato che la legge 11 luglio 1980, n. 312, nel disciplinare
il passaggio dal sistema delle carriere a quello delle qualifiche
funzionali, ha inquadrato il personale universitario in servizio alla
data del 1 luglio 1979 secondo il criterio delle mansioni di fatto
svolte (art. 85);
che l'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, ha
successivamente disposto l'inquadramento per mansioni in favore di
coloro che siano stati assunti o inquadrati dopo il 1 luglio 1979 su
posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento o
che comunque non abbiano potuto beneficiare dell'inquadramento per
mansioni previsto dalla legge n. 312 testé citata;
che l'art. 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 -
oggetto della questione odierna -, oltre ad estendere la possibilità
di inquadramento secondo mansioni al personale assunto su posti di
ruolo del sistema per carriere fino al 31 agosto 1992, ha disposto in
favore dei dipendenti delle università per stranieri di Perugia e di
Siena, nonché dei dipendenti tecnici e amministrativi "precari"
assunti in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116,
l'inquadramento nei profili professionali delle qualifiche funzionali
secondo le mansioni di fatto svolte;
che il giudice remittente, assumendo che l'art. 11 citato
consenta un "nuovo" inquadramento per mansioni alle categorie di
personale sopra enumerate, che ne avrebbero già beneficiato all'atto
dell'inquadramento su posti del nuovo ordinamento per qualifiche,
denuncia l'irragionevole discriminazione prodotta in danno del
restante personale universitario, pur esso inquadrato nei profili
professionali delle qualifiche funzionali e tuttavia non ammesso al
nuovo inquadramento per mansioni;
che proprio tale premessa argomentativa si rivela tuttavia
erronea;
che deve in primo luogo negarsi che il personale della
università per stranieri di Perugia sia stato inquadrato secondo i
criteri posti nell'art. 85 della legge n. 312 del 1980;
che la Corte dei conti, con la deliberazione della sezione di
controllo n. 68 del 27 aprile 1993, muovendo dal presupposto che il
rapporto che legava l'università per stranieri di Perugia al proprio
personale fosse di natura privatistica, aveva affermato che i
dipendenti della suddetta università non erano destinatari della
legge n. 312 del 1980 in quanto essi, al tempo dell'entrata in vigore
di questa legge, non erano ancora stati inseriti nei ruoli statali,
ed aveva aggiunto che nei loro confronti non trovava applicazione
neppure la disciplina dettata dall'art. 1 della legge n. 63 del 1989,
concludendo che il personale non docente non aveva titolo a
conseguire l'inquadramento nella qualifica superiore, in
corrispondenza alle mansioni esercitate;
che, alla luce di tale indirizzo interpretativo, che trova
conferma nella giurisprudenza amministrativa, risulta evidente come
al personale non docente dell'università per stranieri di Perugia e
di Siena, inquadrato in ruolo in base alla normativa speciale di cui
agli artt. 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, non sia
applicabile la normativa transitoria diretta a governare il passaggio
dal sistema delle carriere a quello delle qualifiche funzionali;
che del resto l'art. 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
(Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e
tecnologica), ha chiarito che la disposizione sulla quale si appunta
il dubbio di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte
"si interpreta, per la parte riguardante il personale delle
Università per stranieri di Perugia e Siena, nel senso che i
benefici di cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 si
applicano al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei ruoli
delle predette Università con la sola esclusione di quello che,
successivamente all'inquadramento di cui all'art. 27 della legge
29 gennaio 1986, n. 23, abbia già eventualmente usufruito dei
benefici di cui all'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312";
che dunque il legislatore, in sede di interpretazione
autentica, ha inteso inequivocabilmente escludere che la disposizione
censurata possa trovare applicazione nei confronti di personale delle
università di Perugia e Siena, il quale, dopo la statizzazione dei
due atenei ed il conseguente mutamento di regime del rapporto di
lavoro, abbia beneficiato di un inquadramento nei profili
professionali delle qualifiche funzionali secondo le mansioni di
fatto esplicate;
che, quanto infine al personale precario assunto ai sensi
della legge n. 116 del 1984, il relativo inquadramento è avvenuto a
seguito del superamento di un concorso nazionale riservato per
l'immissione nelle qualifiche funzionali iniziali per le quali tale
personale fosse in possesso dei prescritti requisiti e in quelle per
le quali fosse stata conferita la supplenza o che corrispondessero
alla relativa carriera (art. 2 legge 2 maggio 1984, n. 116);
che anche in tal caso, dunque, l'inquadramento non è
avvenuto sulla base delle mansioni effettivamente svolte, che
costituivano semmai il presupposto per la partecipazione al concorso
nazionale riservato;
che pertanto l'art. 11 del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, trovando applicazione nei confronti di categorie di
personale, che, a vario titolo, non siano state inquadrate nei
profili professionali delle qualifiche funzionali secondo il criterio
delle mansioni svolte, si sottrae alle censure di costituzionalità
ad esso mosse, in quanto appare diretto non già a definire un regime
giuridico di favore, bensì a perequare la posizione delle categorie
di personale in essa considerate a quella del restante personale
tecnico amministrativo delle università, il quale, avvalendosi
dell'art. 85 della legge n. 312 del 1980 e, successivamente,
dell'art. 1 della legge n. 63 del 1989, aveva già beneficiato di un
inquadramento "per mansioni" nei profili professionali delle
qualifiche funzionali;
che la questione di legittimità costituzionale, formulata
sulla scorta di un erroneo presupposto interpretativo, deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno
1995, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
21 giugno 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle universita), sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale del Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte