Ordinanza n. 176/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/06/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 261/1946
usata come parametro
citata
- art. 1d.lgs. 261/1946
- art. 2d.lgs. 261/1946
- art. 4d.lgs. 261/1946
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13
settembre 1946, n. 261 (Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario
per i ricorsi ai Consigli Nazionali professionali) promosso con
ordinanza emessa il 23 giugno 1978 dalla Corte di Appello di Milano nel
procedimento civile vertente tra Verduci Mario e Consiglio Nazionale
dei Ragionieri e Periti commerciali, iscritta al n. 626 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52 dell'anno 1979.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un
procedimento civile - promosso da Mario Verduci, nei confronti del
Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, per ottenere
l'iscrizione nel relativo albo professionale - la Corte di appello di
Milano ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt.3 e 24 Cost., dell'art. 1 d.l. (recte: D. Lgs.
C.P.S.) 13 settembre 1946, n. 261, nei limiti in cui consente di
attribuire al versamento della tassa di L. 800 - (prescritta dalla
lettera a dello stesso art. 1 per la presentazione dei ricorsi ai
Consigli nazionali professionali) - carattere di presupposto di
ricevibilità dei ricorsi e quindi "di condizione assoluta
indispensabile per il completo esercizio della tutela giurisdizionale
dei propri diritti";
che la stessa ordinanza di rimessione ha affermato che il Consiglio
nazionale professionale sopraindicato aveva dichiarato
l'irricevibilità del ricorso (ribadita dal Tribunale in sede di
reclamo) per mancata produzione della ricevuta di versamento della
tassa ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, lett. a, del D. Lgs.
13 settembre 1946, n. 261 - disposizione che peraltro si limita a
prescrivere il pagamento della tassa e dell'art. 2 (recte: art. 4) del
D.M. 1 ottobre 1948 (recte: del Regolamento contenente le norme di
procedura dinanzi al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti
commerciali, approvato con D.M. 1 ottobre 1948) - che è la
disposizione che commina l'irricevibilità del ricorso per la mancata
produzione della ricevuta di versamento - mentre ha ricollegato tale
sanzione alla prima delle due disposizioni, ravvisando in essa la fonte
della seconda (quest'ultima avente carattere regolamentare) e su tale
premessa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale;
che in tal modo - considerato che l'art. 1 del D. Lgs.C.P.S. 13
settembre 1946, n. 261 non contiene delega a provvedere in sede
regolamentare nel senso suindicato, e che l'art. 4 del Regolamento
approvato con D.M. 1 ottobre 1948 svolge in parte qua un ruolo
integrativo della prima delle due disposizioni (ma da questa non
autorizzato) - si viene a coinvolgere una disposizione avente forza di
legge (l'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261) in una
questione di legittimità costituzionale che concerne nella sostanza
solo una disposizione non avente forza di legge (l'art. 4 del
Regolamento approvato con D.M. 1 ottobre 1948);
che, tenuto conto della posizione assunta in simili casi da questa
Corte (v. da ultimo ordinanze n. 87 del 1984; n. 11 del 1984; n. 10 del
1984; n. 334 del 1983; n. 231 del 1983), la questione di legittimità
costituzionale, in quanto concerne un atto non avente forza di legge,
va dichiarata manifestamente inammissibile in questa sede, salvo
ovviamente l'esame della conformità o no dell'atto alla legge e agli
stessi precetti costituzionali da parte del giudice a quo nell'ambito
dei propri poteri;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta Inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 D. Lgs. C.P.S. 13 settembre
1946, n. 261 in relazione all'art. 2 (recte 4) del Regolamento per la
trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei ragionieri e
periti commerciali approvato con D.M. 1 ottobre 1948, sollevata dalla
Corte di Appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte