Ordinanza n. 176/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 60
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto) promossi con le seguenti ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 7 dicembre 1978 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Modena sui ricorsi proposti dalla Ditta
G.O.R.T., iscritte ai nn. 974 e 975 del registro ordinanze 1979 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 dell'anno
1980;
2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1980 dalla Commissione tributaria
di primo grado de L'Aquila sul ricorso proposto da D'Ippolito Oliviero,
iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1981 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Alessandria sul ricorso proposto da Passalacqua
Giorgio, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982.
Udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di due procedimenti iniziati con ricorsi
dell'impresa GORT e relativi ad accertamento per imposta sul valore
aggiunto, la Commissione tributaria di primo grado di Modena, con
ordinanze del 7 dicembre 1978, motivate in modo identico (reg. ord. n.
974 e 975 del 1979), sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nella parte (secondo comma,
n. 1) in cui esso dispone che, se il contribuente propone ricorso
contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore
imposta dev'essere eseguito per un terzo dell'ammontare accertato
dall'ufficio entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
accertamento;
che secondo la Commissione la norma impugnata, in quanto
sostanzialmente fondata sul principio del solve et repete - già
oggetto delle sentenze n. 21 e 79 del 1961 di questa Corte - sembrava
contrastare con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;
che in queste due sentenze la Corte aveva ritenuto che il detto
istituto - canonizzato negli artt. 6, secondo comma, l. n. 2248 del
1865 all. E (sent. 21/1961), 149 r.d. n. 3269 del 1923, 52; secondo
comma, l. n. 762 del 1940, 24, terzo comma, l. n. 1424 del 1940 (sent.
79/1961) - contrastasse con l'art. 3 Cost. per la disparità di
trattamento fra contribuente in grado di pagare immediatamente e
contribuente non abbiente, nonché con gli artt. 24 e 113 Cost., in
quanto menomava la tutela giurisdizionale dei cittadini;
che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria
di primo grado de L'Aquila con ordinanza del 24 ottobre 1980 (reg. ord.
n. 472 del 1981), emessa nel corso del giudizio iniziato da D'Ippolito
Oliviero, nonché dalla Commissione tributaria di primo grado di
Alessandria con ordinanza del 5 dicembre 1981 (reg. ord. n. 29 del
1982), emessa nel corso del giudizio iniziato da Passalacqua Giorgio;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle tre
cause, osservando che la norma impugnata non condizionava la
proponibilità del ricorso giurisdizionale al pagamento dell'imposta, e
perciò costituiva espressione non già del principio del solve et
repete bensì di quello di esecutorietà degli atti amministrativi,
attenuato, anzi, dalla parzialità e gradualità dell'obbligazione
tributaria;
che le parti private non si costituivano.
Considerato che per l'analogia delle questioni i giudizi vanno
riuniti;
che l'art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972, disponendo il pagamento
graduale dell'imposta accertata nel corso del procedimento
giurisdizionale, com'è manifesto, non pone alcuna condizione di
procedibilità all'azione giudiziaria ma costituisce espressione del
principio della normale esecutorietà dei provvedimenti amministrativi,
la cui non contrarietà agli artt. 3, 24 e 113 Cost. è stata
espressamente affermata da questa Corte con le sentenze n. 21 del 1961
e n. 63 del 1982, nonché con le ordinanze nn. 168 e 367 del 1983;
che nella sent. n. 63/1982 la Corte ha anche osservato come
l'effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 24 e
113 Cost., non postuli la necessaria anticipazione dell'efficacia di
una sentenza eventualmente favorevole attraverso la sospensione del
provvedimento amministrativo esecutivo, ma comporti soltanto la
concreta possibilità della soddisfazione della giusta pretesa del
contribuente, che è assicurata attraverso la successiva reintegrazione
del suo patrimonio.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dalle Commissioni tributarie
di primo grado di Modena, L'Aquila e Alessandria con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte