Ordinanza n. 176/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 319/1980
usata come parametro
citata
- art. 29legge 794/1942
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti
tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa
il 13 ottobre 1988 dal Tribunale di Novara sull'incidente di
esecuzione promosso da Sciarabba Giovanni nel procedimento penale
contro Genovese Rosario, iscritta al n. 813 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Novara, con ordinanza emessa il 13
ottobre 1988 sull'incidente di esecuzione promosso da Sciarabba
Giovanni nel procedimento penale contro Genovese Rosario, ha
sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in relazione all'art.
3 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si
porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, non prevedendo
che, avverso il decreto di liquidazione dei compensi, il custode
giudiziario possa proporre ricorso nelle forme riservate dalla
suddetta norma a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori,
al fine di ottenere il riesame del provvedimento traverso il
procedimento regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n.
794;
che, in tali termini, la questione è stata già ritenuta
infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 38 del 1988;
che il giudice a quo non adduce nuovi e diversi motivi di
illegittimità della normativa censurata né prospetta argomentazioni
sostanzialmente diverse da quelle disattese dalla Corte con detta
ordinanza;
che, in particolare, la circostanza che il custode abbia
prestato la propria opera nell'ambito di un procedimento penale, non
è idonea a mutare i termini della questione rispetto a quella a suo
tempo esaminata, in quanto l'ordinamento anche in tal caso appresta
idonei strumenti processuali a tutela della pretesa creditoria del
custode medesimo;
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319
(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Novara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte