Ordinanza n. 176/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 168/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 secondo
comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo
sviluppo della edilizia abitativa), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Olivier
Regina contro il 2° Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma,
iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Roma, sul ricorso proposto da Galletti Luciano
contro il 2° Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma, iscritta al
n. 651 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 3 maggio 1989 (pervenute
il 12 dicembre 1989) la Commissione tributaria di primo grado di Roma
ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168
(Misure fiscali per lo sviluppo della edilizia abitativa), "nei
limiti in cui detta norma non prevede, anziché la decadenza totale
del beneficio fiscale nel caso di reimpiego parziale, l'applicazione
di una quota di imposta proporzionale alla quota reimpiegata dal
corrispettivo conseguito dalla vendita", in riferimento all'art. 3
della Costituzione;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta
inammissibilità o infondatezza della questione;
Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché
possono essere riuniti i relativi giudizi;
che la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata
in quanto già ritenuta tale con ord. n. 245 del 1989 e con ord. n.
341 del 1987, nelle quali si è osservato che le situazioni poste a
confronto, di chi destini "interamente" il corrispettivo
dell'alienazione di immobile (avente determinate caratteristiche)
all'acquisto di altro immobile adibito a propria abitazione, con il
conseguente beneficio, per ciò stesso, dell'esenzione
dall'I.N.V.I.M., e chi invece reimpieghi solo "parzialmente" tale
corrispettivo nel suddetto acquisto, sono palesemente differenti in
relazione alla ratio della norma, che è sostanzialmente quella di
introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa;
che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di
concreto significato ove l'esenzione fosse estesa all'ipotesi del
reimpiego "parziale", il quale invero sarebbe comprensivo anche
dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale del
tutto incompatibile con le finalità e la funzione stessa della
disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il
pieno utilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a
propria abitazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,
della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo
dell'edilizia abitativa), sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte