Ordinanza n. 176/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 416/1989
usata come parametro
citata
- art. 13Costituzione
- art. 73Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 80Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis
e 12-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia
di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, poi modificato
dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di
trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini
stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto
1993, n. 296, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1995 dal
tribunale di Venezia sull'istanza proposta da Hamdadou Abdennour,
iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Tribunale di Venezia (investito, quale giudice
dell'esecuzione penale, dell'istanza con cui Hamdadou Abdennour,
condannato con sentenza passata in giudicato a tre anni e quattro
mesi di reclusione e 30 milioni di multa per il reato d'importazione
di stupefacenti di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, ha chiesto, ai sensi della vigente disciplina
sugli stranieri, di essere espulso dal territorio dello Stato) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
commi 12-bis e 12-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,
poi modificato dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in
materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei
cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12
agosto 1993, n. 296;
che per ricondurre a sintonia con i principi costituzionali
l'istituto dell'espulsione dello straniero condannato è necessario,
secondo il collegio rimettente, prevedere un rapporto in termini
frazionari fra la pena inflitta e quella concretamente espiata,
tenendo conto del quantum scontato in custodia cautelare o in
espiazione di pena;
che, quindi, occorre una nuova verifica sulla differenziazione,
così introdotta, fra la posizione del cittadino e quella dello
straniero, anche perché questa Corte, con la sentenza n. 62 del
1994, avrebbe considerato l'espulsione dello straniero alla luce
degli artt. 3 e 13 della Costituzione, mentre nella fattispecie in
esame si assume a parametro l'insieme dei principi ricavabili dagli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso
dell'infondatezza.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 283 del 1994, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 12-bis del citato decreto-legge n. 416 del 1989,
sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, e manifestamente infondata quella avente ad oggetto
l'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, sollevata con riguardo all'art. 3
della Costituzione, perché l'espulsione dello straniero
extracomunitario non dà luogo a sostanziale impunità, ma comporta
la semplice sospensione dell'esecuzione della custodia cautelare in
carcere ovvero dell'espiazione della pena, tanto che, nell'ipotesi in
cui questi rientri nel territorio dello Stato, è ripristinata la
detenzione;
che l'applicazione di tale espulsione, pur incidendo
sull'adempimento delle funzioni connesse all'applicazione della pena,
deve essere valutata con riguardo alla non manifesta irragionevolezza
della scelta adottata dal legislatore, senza che si determini una
ingiustificata situazione di favore dello straniero, censurabile alla
luce del principio di eguaglianza e segnatamente del canone di
ragionevolezza (sentenza n. 62 del 1994, Considerato in diritto n. 5,
richiamata dalla sentenza n. 283 del 1994);
che l'ordinanza non muove nuovi argomenti per riconsiderare la
questione, che va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del d.-l. 30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, poi modificato dal d.-l. 14
giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento
penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte