Ordinanza n. 176/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.lgs. 143/1994
- art. 11d.lgs. 143/1994
usata come parametro
citata
- art. 1legge 537/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma
2 e 11, comma 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143
(Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le
strade, ente pubblico economico), promosso con ordinanza emessa il 2
aprile 1997 dal pretore di Bologna sul ricorso proposto da Ermanno
Bernardini contro l'ANAS ed altre, iscritta al n. 319 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione della Bonifica S.p.A., nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso nei confronti, tra
gli altri, dell'ANAS - Ente nazionale per le strade, per
l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, il pretore di
Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 2
aprile 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le
strade), nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico
economico), in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione;
che l'ANAS, costituitosi nel processo principale, ha eccepito il
difetto di giurisdizione ex art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 143 del
1994, secondo cui "continuano ad essere attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a
questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla
trasformazione dell'azienda";
che il giudice a quo premette che il rapporto di lavoro è
cessato in data anteriore a quella dell'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995, il quale,
ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994, ha
disposto la trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico, ma
dubita che le due suindicate disposizioni del decreto legislativo
violino l'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto
riservano l'individuazione del giudice competente ad un atto
amministrativo, stabilendo, la prima, che la trasformazione
dell'azienda costituisce il criterio per il riparto della
giurisdizione in ordine alle controversie di lavoro con l'ANAS, e, la
seconda, che tale trasformazione sia disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
che, ad avviso del pretore di Bologna, l'art. 11, comma 3, del
d.lgs. n. 143 del 1994, nella parte in cui conferisce al Presidente
del Consiglio dei Ministri il potere di disporre, con proprio
decreto, la trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico, reca
vulnus anche all'art. 76 della Costituzione, qualora "si configuri
come una ulteriore e non consentita delega" dell'esercizio della
funzione legislativa, delegata al Governo dall'art. 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
che, secondo il pretore rimettente, l'art. 76 della Costituzione
risulta altresì violato perché il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995, qualificato nell'ordinanza
come atto di legislazione delegata, risulta emanato oltre il termine
di novanta giorni previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143
del 1994, nonché oltre quello del 31 dicembre 1994, stabilito nella
legge n. 537 del 1993 per l'esercizio della funzione legislativa
delegata;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per l'infondatezza delle questioni;
che si è, altresì, costituita la Società Bonifica, convenuta
nel giudizio principale, chiedendo che le questioni di
costituzionalità siano dichiarate infondate;
Considerato che l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994
dispone che, "previa approvazione dello statuto, l'ANAS è
trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici" e fissa a tal fine un termine non perentorio di
novanta giorni, demandando ad un atto amministrativo la mera
esecuzione della trasformazione all'esito di un procedimento
specificamente disciplinato;
che, pertanto, la norma denunziata non configura affatto una
fattispecie di sub-delegazione della funzione legislativa, sicché la
censura riferita all'art. 76 della Costituzione è manifestamente
infondata e la questione è, invece, manifestamente inammissibile
nella parte in cui investe il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 luglio 1995, dato che tale atto è privo di forza
di legge;
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il
principio della precostituzione per legge del giudice naturale è
leso soltanto quando il giudice è designato in modo arbitrario e a
posteriori, oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione
singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai
quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva
assoluta di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della
Costituzione, ma non anche qualora l'identificazione del giudice
competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati
preventivamente, oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci
di costituire un discrimen della competenza o della giurisdizione dei
diversi organi giudicanti (ex plurimis, ordinanza n. 257 del 1995,
sentenza n. 217 del 1993, ordinanza n. 161 del 1992);
che l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994 attribuisce al
Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare l'atto di
trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico all'esito di un
procedimento specificamente definito dalle norme primarie;
che il fatto che, fra i molteplici effetti della trasformazione,
vi sia anche quello previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n.
143 del 1994, secondo il quale resta ferma la giurisdizione del
giudice amministrativo sulle controversie di lavoro relative alla
fase anteriore alla trasformazione, non viola l'art. 25, primo comma,
della Costituzione, in quanto definisce un criterio di collegamento
generale, predeterminato e non arbitrario, fra un numero indefinito
di controversie ed il giudice dotato della giurisdizione su di esse,
sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico
economico), sollevata dal pretore di Bologna in riferimento
all'articolo 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale
per le strade), sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 76 della
Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte