Ordinanza n. 176/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice
di procedura civile, promosso con Ordinanza emessa l'8 luglio 1999
dal tribunale di Vigevano sull'istanza di ricusazione proposta da
Caserta Franco, iscritta al numero 489 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il tribunale di Vigevano, nel corso di un
procedimento di ricusazione, con Ordinanza emessa l'8 luglio 1999, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di
procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il giudice
delegato delfallimento, il quale abbia autorizzato il curatore a
promuovere contro gli amministratori della società fallita azione di
responsabilità ai sensi dell'art. 146, secondo comma, della legge
fallimentare e abbia nel contempo autorizzato, o comunque disposto,
in vista di detta causa, il sequestro dei beni degli amministratori
medesimi ai sensi del terzo comma dell'articolo ora in ultimo citato,
debba poi obbligatoriamente astenersi dal giudicare nella causa
medesima";
che, ad avviso del rimettente, il giudice delegato,
autorizzando il curatore a promuovere l'azione di responsabilità
contro gli amministratori della società fallita e disponendo, nel
contempo, il sequestro conservativo dei beni di costoro, esprimerebbe
necessariamente una valutazione "contenutistica", sia pure allo stato
degli atti, sulla illiceità e dannosità del comportamento degli
amministratori medesimi, idonea a condizionarlo, per la cosiddetta
"forza della prevenzione", nel successivo giudizio sulla fondatezza
dell'azione medesima;
che pertanto la norma denunciata - non contemplando il caso
in questione tra le ipotesi di astensione obbligatoria e, perciò, di
ricusazione del giudice - si porrebbe in contrasto con il principio
del "giusto processo", sancito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione,
in base al quale il giudice, sia civile che penale, deve non solo
essere, ma anche apparire, imparziale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della
questione;
che, in una memoria illustrativa depositata nell'imminenza
della camera di consiglio, l'Avvocatura osserva che la stessa Corte,
in precedenti pronunce relative ad ipotesi parzialmente analoghe,
avrebbe posto in luce come il processo fallimentare sia ispirato al
principio della concentrazione presso i suoi organi di ogni
controversia che ne deriva, con conseguenti inevitabili collegamenti
ed interferenze processuali, non rilevabili tuttavia agli effetti
della legittimazione del giudice, stante la prevalente esigenza di
portare davanti allo stesso organo giurisdizionale tutto il
procedimento e di ridurlo ad unità;
che in ogni caso l'autorizzazione al curatore a promuovere
l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della
società fallita non sarebbe un provvedimento giurisdizionale di
carattere decisorio e non presupporrebbe valutazioni di merito in
ordine alla responsabilità degli amministratori, cosicché esso non
potrebbe rientrare nella categoria degli atti aventi effetti
pregiudicanti per l'imparzialità del giudice;
che ad analoghe conclusioni dovrebbe pervenirsi anche per
quanto riguarda i provvedimenti cautelari che il giudice delegato
può adottare d'ufficio, ex art. 146 della legge fallimentare,
allorché autorizza il curatore a promuovere l'azione di
responsabilità contro gli amministratori della società fallita,
trattandosi di provvedimenti fondati su valutazioni sommarie, che ben
possono essere superate nel giudizio di merito, all'esito
dell'istruttoria.
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, condizione necessaria per l'incompatibilità endoprocessuale,
nell'ambito del giudizio civile, è la preesistenza di valutazioni
ricadenti sulla medesima res iudicanda (sentenze n. 387 del 1999,
n. 341 del 1998 e n. 326 del 1997, ordinanza n. 304 del 1998);
che siffatta condizione con evidenza non ricorre nel caso del
giudice delegato il quale faccia parte del collegio chiamato a
decidere sull'azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori, da lui stesso autorizzata, atteso che
l'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità non è
un provvedimento giurisdizionale di carattere decisorio e pertanto
non comporta alcuna valutazione ricadente sulla res iudicanda;
che, per quanto riguarda poi la concessione, da parte del
medesimo giudice delegato, su istanza del curatore, del sequestro
conservativo dei beni degli amministratori, questa Corte ha già
affermato che non vi è identità di res iudicanda - né,
conseguentemente, duplicazione di giudizi - ove diverso sia l'ambito
della cognizione, come è appunto nel caso del giudizio cautelare
rispetto a quello di merito (sentenze n. 326 del 1997 e n. 94 del
1975, ordinanze nn. 359, 315 e 193 del 1998);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura
civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Vigevano con l'ordinanza inepigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte