Ordinanza n. 176/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4
e 5, dell'articolo 14, comma 5, e dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), promossi con n. 21 ordinanze emesse il 7 e il
3 febbraio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
rispettivamente iscritte dal n. 427 al n. 447 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 e
n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che con ventuno ordinanze di analogo contenuto in data 3
e 7 febbraio 2001 (r.o. da n. 427 a n. 429 e da n. 430 a n. 447 del
2001) il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha
sollevato, in riferimento all'articolo 13 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che
l'esecuzione del decreto di espulsione dello straniero dal territorio
nazionale mediante accompagnamento coatto alla frontiera sia disposta
dall'autorità giudiziaria o, nei casi eccezionali di necessità ed
urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza con successiva
convalida da parte dell'autorità giudiziaria;
che con le stesse ordinanze il Tribunale di Milano ha
sollevato, sempre in riferimento all'art. 13 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del
citato decreto legislativo, nella parte in cui prevede che la
convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea
sia titolo idoneo ad autorizzare il prolungamento di tale misura per
un periodo massimo di venti giorni senza richiedere all'uopo un
ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria, nonché, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 del medesimo decreto, "nella parte in cui
non prevede che, sin dal momento dell'adozione del decreto di
trattenimento nel centro di permanenza temporanea, allo straniero
trattenuto sia nominato un difensore d'ufficio cui dare immediato
avviso del trattenimento";
che in tutte le ordinanze il remittente premette di essere
chiamato a convalidare il provvedimento del questore con il quale è
stato disposto il trattenimento presso il centro di permanenza
temporanea ed assistenza di uno straniero destinatario di un
provvedimento di espulsione;
che, secondo la prospettazione del remittente, gli artt. 13,
commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 violerebbero la
riserva di giurisdizione posta dall'art. 13, secondo e terzo comma,
della Costituzione, a presidio della libertà personale, in quanto
attribuirebbero ad una autorità amministrativa il potere di disporre
l'accompagnamento coatto alla frontiera dello straniero senza neppure
prevedere che tale misura, disposta dalla autorità di polizia, sia
sottoposta alla convalida dell'autorità giudiziaria nel termine
complessivo di novantasei ore;
che, quanto all'art. 14, comma 5, del testo unico
sull'immigrazione, il quale prevede che la convalida giudiziaria del
trattenimento possa comportare la permanenza nel centro per un
periodo massimo di venti giorni senza un ulteriore provvedimento
dell'autorità giudiziaria, il remittente ne denuncia il contrasto
con l'art. 13 della Costituzione, sul rilievo che alla convalida
sarebbe stato annesso un effetto destinato a durare anche
successivamente al controllo sulla pregressa attività
amministrativa, sicché, mentre per le prime quarantotto ore, o
comunque sino alla convalida, la privazione della libertà personale
sarebbe disposta con l'osservanza delle garanzie previste dal
parametro costituzionale testé citato, per il periodo successivo
essa deriverebbe quale effetto automatico da una disposizione di
legge, e non invece da un autonomo provvedimento motivato
dell'autorità giudiziaria, se del caso contestuale alla convalida,
concernente il successivo trattenimento;
che, il remittente lamenta infine che l'art. 14 del testo
unico sull'immigrazione, nella parte in cui non prevede che, sin dal
momento dell'adozione del provvedimento di trattenimento, sia
nominato allo straniero un difensore di ufficio, cui dare immediato
avviso della misura, violerebbe l'art. 24 della Costituzione, poiché
"i termini già ristretti intercorrenti tra l'adozione del
trattenimento e l'udienza di convalida sarebbero ulteriormente
accorciati dalla circostanza che è il giudice, e non il questore, ad
avvisare il difensore d'ufficio della sua avvenuta nomina, e questa
contrazione del diritto di difesa non sarebbe giustificata da altri
preminenti interessi di rilievo costituzionale";
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate
inammissibili o non fondate;
che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa
erariale ha depositato ulteriori memorie illustrative, con le quali -
rilevato che la prima questione di legittimità costituzionale
sarebbe inammissibile per irrilevanza, in quanto nella specie
l'accompagnamento alla frontiera non sarebbe valutabile ex se ma
soltanto come conseguente al trattenimento (misura, quest'ultima,
sottoposta ad un vaglio giurisdizionale pieno, che si estende anche
al susseguente accompagnamento) - insiste per la declaratoria di
manifesta infondatezza delle residue questioni.
Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e
dunque i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che la censura di legittimità costituzionale mossa nei
confronti dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che
l'esecuzione del decreto di espulsione dello straniero dal territorio
nazionale mediante accompagnamento coatto alla frontiera sia disposta
dall'autorità giudiziaria o, in casi eccezionali di necessità ed
urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza e successivamente
convalidata dall'autorità giudiziaria, è stata da questa Corte
dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la
sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le successive
ordinanze n. 388 e n. 298 del 2001;
che pure l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286
del 1998, denunciato nella parte in cui prevede che la convalida del
trattenimento determini l'automatica applicazione della misura per un
periodo massimo di venti giorni senza richiedere un ulteriore
provvedimento dell'autorità giudiziaria, è stato oggetto di
pronunzie di questa Corte, che hanno dichiarato la questione non
fondata (sentenza n. 105 del 2001) e manifestamente infondata
(ordinanza n. 385 del 2001);
che con l'ordinanza citata da ultimo è stata dichiarata
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, anche la questione di legittimità costituzionale del
menzionato art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
denunciato sul rilievo che esso, non prevedendo che allo straniero
sia nominato, sin dall'inizio del suo trattenimento, un difensore
d'ufficio, cui dare immediato avviso della misura, impedirebbe alla
persona trattenuta di approntare una adeguata difesa;
che il remittente non adduce profili ed argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché
anche le questioni in esame vanno dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, e
dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché
dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, sollevate, in
riferimento agli articoli 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale
di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte