Ordinanza n. 177/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
citata
- art. 39legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Sicilia, notificato il 1 luglio 1976, depositato in cancelleria il 6
successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1976, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del Ministero
delle Finanze in data 7 aprile 1976, n. 6/470/76, concernente la
spettanza delle quote di compartecipazione delle tasse di circolazione
degli autoveicoli immatricolati nelle provincie siciliane.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Presidente della Regione siciliana, con ricorso
notificato il 1 luglio 1976, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione agli artt. 36, 43 e 20 dello
Statuto, avverso la nota del Ministero delle Finanze 7 aprile 1976, con
la quale è stata respinta la richiesta di impartire all'A.C.I.
istruzioni per il versamento, a favore della Regione, dell'intero
provento della tassa erariale di circolazione relativa ai veicoli
immatricolati in Sicilia, per effetto dell'abolizione della
compartecipazione delle Provincie al gettito del suddetto tributo,
disposta con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha resistito al
ricorso, eccependone l'inammissibilità per tardività e, in subordine,
l'infondatezza;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle norme integrative 16 marzo
1956, il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione
nei confronti dello Stato deve essere notificato al Presidente del
Consiglio dei ministri entro 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione,
notificazione o piena conoscenza dell'atto impugnato;
che la nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle
finanze, avverso la quale è proposta impugnazione, risulta pervenuta
alla Regione Sicilia - Assessorato alle finanze in data 14 aprile 1976,
come da timbro recante la suddetta intestazione, la data ed il n. 15615
di protocollo apposto a margine del primo foglio della nota
ministeriale, mentre il ricorso è stato notificato al Presidente del
Consiglio dei ministri il 1 luglio 1976, e quindi oltre il termine di
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto da parte di organo
della Regione Sicilia (tale è l'Assessore: cfr. artt. 12, 13 e 20
dello Statuto siciliano);
che appare irrilevante la deduzione della ricorrente secondo la
quale la conoscenza della nota sarebbe stata acquisita dal Presidente
della Regione soltanto in data 4 maggio, a seguito di inoltro
effettuato dall'Assessorato il 30 aprile 1976, in quanto, secondo la
più recente giurisprudenza di questa Corte, la piena conoscenza
dell'atto da parte della Regione deve ritenersi verificata nel momento
in cui l'atto stesso è pervenuto all'assessorato competente, o
comunque è conosciuto dal predetto, non valendo la tardiva
comunicazione fatta dall'Assessore al Presidente della Regione a
spostare la decorrenza del termine (cfr. sentenze n. 3 e n. 51 del
1978);
che pertanto il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di
attribuzione proposto dalla Regione Sicilia contro lo Stato, in
relazione alla nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle
finanze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte