Ordinanza n. 177/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 28/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo
comma, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e
didattica") e 58, primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980,
n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"),
promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso
proposto da Di Marco Giuseppe contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altri, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima
Serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ordinanza del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana del 31 maggio 1984 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 16 dicembre 1986) è stata sollevata, in
relazione agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo
comma, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 58, primo
comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in
cui non prevedono l'inclusione - ai fini dell'ammissione al giudizio
di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori
universitari confermati - anche dei medici interni universitari
assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà (per
motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura
universitari); includendo soltanto i medici interni assunti con
delibera nominativa del consiglio di amministrazione
dell'Università;
Considerato che le norme impugnate sono già state dichiarate
illegittime da questa Corte, sotto il medesimo profilo, con la
sentenza n. 46 del 19 febbraio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 50- bis
del 27 febbraio 1985);
Considerato, inoltre, che il deposito dell'ordinanza di rimessione
è successivo alla pubblicazione della predetta sentenza n. 46 del
1985 e che, pertanto, ben poteva il giudice a quo astenersene,
essendo già caducata a quel momento la norma di cui chiedeva il
controllo di legittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale degli artt.
7, ottavo comma, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 58,
primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, già
dichiarati illegittimi con sentenza n. 46 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte