Ordinanza n. 177/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Disciplina della competenza
territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al
numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile), promossi
con n. 2 ordinanze emesse il 22 settembre 1993 dal Pretore di Treviso
- Sezione distaccata di Vittorio Veneto nei procedimenti civili
vertenti tra la s.n.c. Veronika Voss e Pinzolo Claudia e tra De
Martino Roberto e la s.n.c. Emme A, iscritte ai nn. 741 e 745 del
registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il Pretore di Treviso - Sezione distaccata di
Vittorio Veneto - con due ordinanze emesse entrambe il 22 settembre
1993 ha sollevato - in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione
- questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 11 febbraio 1992, n. 128, là dove introduce per le
controversie di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., un foro
territoriale speciale ed esclusivo anziché un foro concorrente ed
alternativo, "ulteriore rispetto a quelli previsti dall'art. 413,
secondo e terzo comma, c.p.c.";
che a parere del giudice a quo la norma censurata avrebbe
introdotto un'ingiustificata disparità di trattamento, sul piano del
diritto di difendersi ed agire, "fra tutti i prestatori di lavoro
subordinato e i lavoratori parasubordinati, ma soprattutto
un'ingiustificata ed irragionevole sperequazione fra datori di lavoro
a seconda che abbiano controversie con dipendenti o con agenti e
rappresentanti", soltanto per i secondi imponendosi il foro del loro
domicilio;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di
manifesta inammissibilità.
Considerato che le questioni, per l'identità del tema, debbono
essere riunite e trattate congiuntamente;
che questa Corte, con ordinanza n. 241 del 1993, ha già
valutato come corretta e ragionevole la scelta compiuta dal
legislatore attraverso l'introduzione dell'ipotesi di competenza
territoriale de qua, in quanto ispirata ad un equo contemperamento
degl'interessi del lavoratore e dell'imprenditore; ed ha altresì
chiarito che una decisione additiva come quella postulata dal giudice
a quo, onde eliminare l'asserita diseguaglianza, è consentita solo
quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una
valutazione discrezionale ma consegua necessariamente ad una
estensione logicamente necessitata ed implicita nella possibilità
interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la
disposizione impugnata;
che le ordinanze non prospettano profili nuovi o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 11 febbraio 1992, n. 128, sollevata in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione dal Pretore di Treviso - Sezione distaccata
di Vittorio Veneto - con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte