Ordinanza n. 177/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato, sollevati, con ricorso depositato il 9 settembre
1997 dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, e con ricorso
depositato il 20 gennaio 1998 dalla Camera dei deputati,
rispettivamente iscritti al n. 80 e al n. 86 del registro
ammissibilità conflitti, nei confronti del tribunale civile di
Ferrara e del giudice istruttore del predetto tribunale;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con ricorso in data 9 settembre 1997 il deputato
Vittorio Sgarbi, premesso di essere stato citato in una causa civile
di risarcimento danni conseguenti ad una intervista rilasciata dal
ricorrente, lamenta che il giudice istruttore del tribunale di
Ferrara, con ordinanza in data 31 luglio 1997, abbia deciso la
prosecuzione del procedimento civile e disposto l'assunzione dei
mezzi di prova richiesti dall'attore, sebbene la Camera dei deputati
avesse deliberato che le opinioni espresse dal ricorrente rientravano
nell'esercizio delle funzioni parlamentari;
che il ricorrente chiede pertanto che la Corte, dichiarata
l'ammissibilità del ricorso, risolva il conflitto ripristinando il
diritto dei membri del Parlamento a non essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse in presenza di una deliberazione di
insindacabilità della Camera di appartenenza;
che il ricorrente afferma, in ordine al suo diritto a ricorrere
alla Corte per denunciare il conflitto tra poteri dello Stato, che
essendo i singoli organi giurisdizionali legittimati ad essere parte
nei conflitti di attribuzione, analoga legittimazione non può essere
negata ai singoli parlamentari "aggrediti" da comportamenti degli
organi giudiziari che attentano alle prerogative parlamentari;
che, successivamente alla presentazione del predetto ricorso, la
Camera dei deputati ha, a sua volta, in data 7 gennaio 1998,
proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti del tribunale civile di Ferrara e del giudice
istruttore del medesimo tribunale in relazione alla medesima vicenda
processuale;
che con tale ricorso la Camera dei deputati espone che, sebbene
fosse stata affermata con deliberazione in data 14 settembre 1995
l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il
tribunale di Ferrara aveva egualmente proceduto nello svolgimento del
procedimento civile;
che, in particolare, con ordinanza collegiale in data 5 febbraio
1997 il tribunale di Ferrara aveva rimesso la causa al giudice
istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria e questi con
ordinanza in data 25 luglio 1997 aveva fissato udienza per
l'assunzione delle prove ammesse;
che la Camera ricorrente deduce che il giudice istruttore del
tribunale di Ferrara ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni,
invadendo la sfera di potestà costituzionalmente garantita alla
Camera stessa dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, e
pertanto chiede alla Corte: di dichiarare che il tribunale di Ferrara
e il giudice istruttore del predetto tribunale non potevano
proseguire nel giudizio civile di responsabilità nei confronti del
deputato Sgarbi; di dichiarare che spetta alla competenza esclusiva
della Camera pronunciarsi sulla sindacabilità dei comportamenti dei
suoi componenti ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione; di annullare tutti gli atti compiuti dal tribunale di
Ferrara dopo la deliberazione di insindacabilità della Camera in
data 14 settembre 1995.
Considerato che i ricorsi vanno riuniti in quanto la materia dei
conflitti è oggettivamente identica e si riferisce al medesimo
giudizio civile;
che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a decidere
preliminarmente, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se i ricorsi siano
ammissibili, in quanto esista la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti
soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso
articolo;
che, con riferimento al ricorso proposto dalla Camera dei
deputati, la ricorrente è legittimata a sollevare il conflitto, in
quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria
volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,
Cost;
che al tribunale di Ferrara va riconosciuta la legittimazione
passiva, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni
giurisdizionali ad esso attribuite per la decisione sulla domanda di
risarcimento del danno avanzata in sede civile;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, la ricorrente
lamenta la lesione di attribuzioni ad essa spettanti in base alla
Costituzione;
che, per quanto riguarda il ricorso proposto personalmente dal
deputato Sgarbi, l'attribuzione che può essere difesa mediante lo
strumento del conflitto costituzionale è la potestà riconosciuta
alla Camera di dichiarare che l'opinione espressa da un proprio
componente rientra nella sfera della insindacabilità (cfr. sentenze
n. 265 del 1997, n. 443 del 1993 e n. 1150 del 1988), sicché
l'organo costituzionale legittimato a sollevare conflitto con
l'autorità giudiziaria è esclusivamente la Camera di appartenenza,
e non anche il singolo parlamentare;
che il parlamentare non rimane comunque privo di tutela in ordine
alla posizione soggettiva di irresponsabilità riconosciutagli
dall'art. 68, primo comma, Cost.: ove l'autorità giudiziaria
continui a procedere malgrado l'intervenuta deliberazione di
insindacabilità della Camera, il membro del Parlamento può infatti
ricorrere agli opportuni rimedi endoprocessuali per ottenere che lo
stesso organo procedente o altre istanze giudiziarie prendano atto
della deliberazione parlamentare, salva la facoltà dell'autorità
giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione
davanti a questa Corte (v. sentenza n. 265 del 1997);
che il conflitto sollevato dal deputato Sgarbi è circoscritto ai
rapporti tra prerogative parlamentari e autorità giudiziaria
delineati dall'art. 68, primo comma, Cost., restando impregiudicata
la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni
individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo
parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto
tra poteri dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara ammissibile il conflitto di
attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del
tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore presso il
predetto tribunale con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata
comunicazione alla Camera dei deputati, ricorrente, della presente
ordinanza; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al tribunale civile di Ferrara e al
giudice istruttore presso il predetto tribunale entro dieci giorni
dalla comunicazione;
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, depositato il 9
settembre 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte