Ordinanza n. 177/2001
Altra decisione · depositata il 31/05/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17
novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi neiconfronti del dott. Antonio Tricoli,
promosso dalla Corte di appello di Roma con ricorso depositato il 28
novembre 2000 ed iscritto al n. 172 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 20 ottobre 2000, la Corte
d'appello di Roma - investita di un giudizio di risarcimento danni
promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, in relazione
alle frasi da quest'ultimo pronunciate nel corso di una trasmissione
televisiva, ritenute diffamatorie dall'attore - ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale
l'Assemblea, nella seduta del 17 novembre 1999, ha dichiarato che i
fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni, in quanto tali insindacabili, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non
sussisterebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e
menomerebbe, pertanto, la sfera di attribuzioni dell'autorità
giudiziaria investita del procedimento.
Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti
soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione, anche in
ordine all'ammissibilità;
che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di
Roma è legittimata a sollevare il conflitto in quanto competente a
dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è
investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della
posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale
i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è
legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo
competente a dichiarare in viadefinitiva la volontà del potere che
rappresenta;
che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del
conflitto, dal momento che il giudice ricorrente lamenta la lesione
della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da
parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;
che, potendosi ricavare dall'ordinanza della Corte d'appello
"le ragioni di conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la
materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i
giudizi avanti la Corte costituzionale, la stessa appare idonea a
promuovere il presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte
d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della
Corte entro venti giorni dalla notifica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte