Ordinanza n. 177/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1,
4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze
emesse il 1 febbraio (n. 10 ordinanze), il 3 febbraio (n. 9
ordinanze), il 6 feb-braio (n. 10 ordinanze), il 5 febbraio (n. 9
ordinanze) e l'8 febbraio 2001 (n. 9 ordinanze), dal Tribunale di
Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal
n. 384 al n. 402; dal n. 417 al n. 426; dal n. 455 al n. 463; e dal
n. 629 al n. 637 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, n. 24 e n. 35, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con diciannove ordinanze di analogo contenuto in
data 1 e 3 febbraio 2001 (r.o. da n. 384 a n. 402 del 2001), il
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,
comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui non
prevede che il trattenimento (dello straniero nei centri di
permanenza temporanea ed assistenza) successivo alla convalida sia
disposto dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato ed
autonomo da quello di convalida";
che, con le stesse ordinanze, il Tribunale di Milano ha
sollevato, in riferimento al medesimo parametro, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
legislativo, "nella parte in cui non prevede che la durata del
trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dall'autorità
giudiziaria, che la adegui alle concrete esigenze da soddisfare";
che in tutte le ordinanze il remittente premette di essere
chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore
nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione
con accompagnamento alla frontiera;
che il giudice a quo - premesso che il provvedimento di
convalida comporta, come effetto automatico, la permanenza nel centro
per un periodo di complessivi venti giorni e che il trattenimento è
connotato da restrizioni che incidono sulla libertà personale -
rileva che non sarebbe "conforme alla garanzia costituzionale della
libertà personale la previsione legislativa di un provvedimento
restrittivo dell'autorità amministrativa, che, all'infuori di ogni
valutazione da parte dell'autorità giudiziaria in ordine al "se e
alla durata, protrae i suoi effetti oltre il limite massimo delle
novantasei ore indicato dall'art. 13 della Costituzione";
che, con altre dieci ordinanze di analogo contenuto in data
6 febbraio 2001 (r.o. da n. 417 a n. 426 del 2001), il Tribunale di
Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "nella parte in cui non prevede
che la durata del trattenimento (dello straniero nei centri di
permanenza temporanea ed assistenza) sia stabilita con provvedimento
motivato dall'autorità giudiziaria, che la adegui alle concrete
esigenze da soddisfare";
che in tutte le ordinanze il remittente, chiamato a
convalidare il trattenimento presso un centro disposto nei confronti
di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con
accompagnamento alla frontiera, osserva che le disposizioni
censurate, che prevedono la convalida del trattenimento, stabilendo
che essa "comporta" la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi venti giorni, prorogabile di ulteriori dieci giorni,
violerebbero la riserva di giurisdizione in materia di libertà
personale, poiché attribuirebbero alla convalida non solo la
funzione di ratificare l'operato dell'autorità di pubblica
sicurezza, ma anche quello di legittimare per il futuro la privazione
della libertà personale per un periodo di tempo predeterminato,
senza consentire al giudice di verificare la congruità della durata
del trattenimento in relazione ai presupposti che ne hanno reso
necessaria l'applicazione;
che, con nove ordinanze di analogo contenuto in data
5 febbraio 2001 (r.o. da n. 455 a n. 463 del 2001), il Tribunale di
Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, "nella parte in cui prevede che la
convalida del trattenimento disposta dall'autorità giudiziaria
comporti la permanenza nel centro per un periodo di venti giorni
senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria stessa";
che il giudice a quo, in sede di convalida del trattenimento
presso un centro disposto nei confronti di uno straniero, motiva
l'asserito contrasto della disposizione censurata con l'art.13 della
Costituzione con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con
quelle delle precedenti ordinanze;
che, con altre nove ordinanze di analogo contenuto in data
8 febbraio 2001 (r.o. da n. 629 a n. 637 del 2001), il Tribunale di
Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, sempre in
riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "nella parte in cui
prevede che la convalida del provvedimento del questore comporta la
permanenza nel centro di assistenza dello straniero espulso per un
periodo di venti giorni (prorogabili a trenta) in difetto di alcun
provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria stessa anche in
relazione alla durata della restrizione della libertà personale nel
rispetto del termine massimo di cui sopra";
che anche in queste ordinanze il remittente, chiamato a
convalidare il trattenimento di uno straniero presso un centro,
solleva la questione di legittimità costituzionale con argomenti del
tutto analoghi a quelli delle precedenti ordinanze;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate
inammissibili o non fondate;
che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa
erariale ha depositato ulteriori memorie illustrative, con le quali,
rilevato che le questioni di legittimità costituzionale sono già
state risolte da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001,
insiste per la declaratoria di manifesta infondatezza.
Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che le questioni sollevate, che investono l'art. 14, commi 1,
4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in
cui prevede che, per effetto della convalida, il trattenimento dello
straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza possa
protrarsi fino a complessivi venti giorni in difetto di un autonomo e
motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne gradui la
durata, sono state dichiarate da questa Corte non fondate con la
sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondate con le successive
ordinanze n. 35 del 2002; n. 386 e n. 385 del 2001;
che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché
anche le questioni in esame vanno dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) sollevate, in riferimento
all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte