Ordinanza n. 178/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 3legge 382/1897
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del r.d. 14 luglio
1898, n. 404 (Norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo
abusivo in Sardegna) promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1977
dal Pretore di Bonorva nel procedimento penale a carico di Farris
Giuseppe ed altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Bonorva ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del r.d. 14 luglio 1898, n. 404 (recante
norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in
Sardegna), per pretesa violazione del principio costituzionale di
eguaglianza, dal momento che "la legge in argomento porrebbe notevoli e
gravi limitazioni al cittadino residente in Sardegna nell'esercizio
della pastorizia e dell'allevamento del bestiame";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, sostenendo la non fondatezza dell'impugnativa.
Considerato che l'atto impugnato, malgrado l'ordinanza di
rimessione ne affermi più volte - in motivazione e nello stesso
dispositivo - la natura legislativa, è in realtà un regio decreto,
carente della forza e del valore proprio delle leggi formali e degli
atti equiparati; che, infatti, si tratta di uno degli "speciali
regolamenti" espressamente previsti dall'art. 3 della legge 2 agosto
1897, n. 382 ("portante provvedimenti per la Sardegna"), come questa
stessa Corte ha ribadito nella sentenza n. 117 del 1969: il che trova
conferma sia nell'intitolazione del provvedimento impugnato
("Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in
Sardegna"), sia nella circostanza che esso è stato approvato dal
Consiglio dei ministri, "udito il parere del Consiglio di Stato".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del r.d. 14 luglio 1898, n. 404, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Bonorva con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte