Ordinanza n. 178/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 98Riscossione imposte sul reddito
- art. 98d.P.R. 602/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto
comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 9 marzo 1989 dalla Commissione Tributaria di I° grado di Orvieto
sul ricorso proposto da Cardinali Franco quale presidente della
S.p.a. "Partecipazioni e Gestioni Elettroniche" contro l'Ufficio
Imposte Dirette di Orvieto, iscritta al n. 640 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso del procedimento iniziato da Cardinali
Franco, legale rappresentante della "Partecipazioni e Gestioni
Elettroniche" S.p.a., avverso l'avviso di mora per omesso o ritardato
pagamento delle ritenute alla fonte IRPEF per il 1983, notificatogli
nella veste di obbligato solidale ai sensi dell' art. 98, sesto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Commissione
Tributaria di I° grado di Orvieto, con ordinanza del 5 marzo 1989
(R.O. n. 640 del 1989), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della
citata norma, nella parte in cui non prevede la notifica
all'obbligato in solido dell'avviso di accertamento per il pagamento
delle soprattasse e delle pene pecuniarie;
che, ad avviso della Commissione remittente, l'omessa notifica
di tale avviso precluderebbe al responsabile solidale la possibilità
di intervenire a tutela dei propri interessi nel processo tributario
fin dal suo inizio;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la manifesta infondatezza delle questione.
Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata
(sentenza n. 348 del 1987) e, successivamente, manifestamente
infondata (ordd. nn. 48 e 591 del 1988, 246 del 1989);
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti profili
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata
dalla Commissione Tributaria di I grado di Orvieto con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte