Ordinanza n. 178/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/06/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 dal
tribunale di Marsala, nel procedimento penale a carico di Cusenza
Mariano, iscritta al n. 1295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale,
dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il tribunale di Marsala ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 160 del codice penale, nella parte in cui
non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il
corso della prescrizione del reato, l'invito a presentarsi alla
polizia giudiziaria per rendere l'interrogatorio su delega del
pubblico ministero;
che a tale proposito il il giudice a quo denuncia l'irragionevole
disparità di trattamento che scaturisce dal fatto che, a fronte di
atti sostanzialmente uguali e riconducibili alla medesima autorità,
l'effetto interruttivo della prescrizione scaturisce soltanto
dall'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere
l'interrogatorio e non anche dall'invito emesso dalla polizia
giudiziaria delegata.
Considerato che il giudice a quo nella specie richiede una
pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie
degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera
come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso
delle prescrizioni;
che una simile pronuncia - come già affermato nella ordinanza n.
114 del 1983 e più di recente ribadito in numerose altre decisioni
(v., da ultimo ordinanza n. 315 del 1996) - palesemente fuoriesce dai
poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità
sancito dall'art. 25 della Costituzione;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Marsala con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte