Ordinanza n. 178/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 124/1999
usata come parametro
citata
- art. 344Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 346Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 401Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico), promossi con tre ordinanze emesse il 6 luglio
2000 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione
staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 113, 114 e 115 del
registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Quarta Maria Rosaria ed altra,
di Ciardo Antonella ed altre e di Padalino Lucia Paola ed altre
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Franco Carrozzo per Quarta Maria Rosaria ed
altra, Ciardo Antonella ed altre e Padalino Lucia Paola ed altre e
l'Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione staccata di Lecce, con tre ordinanze di analogo tenore (R.O.
nn. 113 a 115 del 2001) - emesse nel corso di giudizi aventi ad
oggetto l'annullamento di provvedimenti di esclusione, di talune
insegnanti, dalla sessione riservata per il conseguimento
dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico); norma che - ai fini della
maturazione del prescritto periodo di insegnamento occorrente per
l'ammissione alla predetta sessione - prende in considerazione il
solo servizio di insegnamento prestato nelle scuole statali, ovvero
negli istituti e scuole secondarie legalmente riconosciuti o
pareggiati, ovvero nelle scuole materne autorizzate e nelle scuole
elementari parificate; senza menzionare le scuole elementari
autorizzate, nelle quali avevano prestato servizio le ricorrenti;
che il giudice a quo, nell'escludere che la disposizione, in
ragione del carattere eccezionale e derogatorio, sia tale da
consentire un'"interpretazione estensiva", atta a ricomprendere anche
le fattispecie al suo esame, ritiene che la stessa violi l'art. 3
della Costituzione, a causa della ingiustificata disparità di
trattamento fra coloroche hanno prestato servizio nella scuola non
statale parificata e coloro che hanno prestato servizio nella scuola
elementare autorizzata, reputando, al tempo stesso, inciso anche
l'art. 97 della Costituzione, in riferimento al principio di buona
amministrazione;
che si sono costituite, innanzi alla Corte, le ricorrenti nel
giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;
che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile
e, comunque, infondata.
Considerato che i giudizi in epigrafe, analoghi per oggetto e per
profili proposti, vanno riuniti per essere decisi con un'unica
pronunzia;
che, quanto alla questione prospettata, risulta evidente la
differenza tra le scuole elementari parificate e quelle elementari
autorizzate, dal momento che, pur essendo entrambe dette scuole
annoverabili tra gli istituti non statali, solo le scuole elementari
parificate sono rette da un regime concessorio che le assimila ad
ogni effetto legale (art. 344 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297) - e, segnatamente, per i profili pubblicistici concernenti
l'adozione dei programmi delle attività didattiche e il rilascio dei
titoli di studio - alle scuole elementari statali, tanto che sono
tenute ad adottare lo stesso "ordinamento" (art. 346 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
che la norma censurata rappresenta, comunque, una
disposizione transitoria, valevole - come risulta anche dai lavori
preparatori della legge n. 124 del 1999 - ai limitati e contingenti
fini di integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ragione di una
discrezionale scelta legislativa di provvista di personale
insegnante, volta a dar rilievo al possesso di esperienze didattiche
acquisite in ambiti interni o quanto meno assimilabili a quelli
statali;
che, per i motivi anzidetti, la disposizione censurata non
comporta violazione dei parametri costituzionali evocati, non potendo
considerarsi irragionevole, né contraria al buon andamento
dell'amministrazione, la scelta del legislatore di valutare
diversamente il servizio effettuato dai docenti presso le scuole
elementari parificate rispetto a quello reso nelle scuole elementari
autorizzate;
che, pertanto, la questione deve ritenersi manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999,
n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte