Ordinanza n. 179/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 576d.P.R. 420/1959
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 576 del
d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) promosso con
ordinanza emessa il 17 giugno 1978 dal Giudice conciliatore di Parma
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Del Rio Franco e la S.p.a.
Autocamionale della Cisa iscritta al n. 440 del registro ordinanze
1978 e pubblicata della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 del
1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin;
ritenuto che il giudice conciliatore del Comune di Parma, con
ordinanza emessa il 17 giugno 1978, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 576 del d.P.R. 30 giugno 1959, n.
420 (sulla disciplina della circolazione stradale), in riferimento agli
artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, che infatti,
stando all'ordinanza stessa, la norma impugnata (nella parte in cui
dispone che "chiunque si trovi sprovvisto di biglietto", in una
autostrada a pagamento, "è tenuto a pagare il pedaggio previsto per la
classe del suo veicolo, calcolato dalla più lontana stazione")
priverebbe l'interessato della possibilità di provare l'effettiva
percorrenza autostradale e determinerebbe una disparità di trattamento
rispetto alla disciplina dei viaggi sulle ferrovie dello Stato;
e che nel giudizio si è costituita fuori termine la Società
Autocamionale della CISA; ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile la proposta
impugnativa, in quanto rivolta a denunciare la pretesa illegittimità
costituzionale di una norma regolamentare, priva della forza e del
valore propri delle leggi e degli atti equiparati.
Considerato che la predetta eccezione dev'essere accolta, in
quanto l'atto in questione contiene, come già risulta
dall'intitolazione di esso, il "regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale":
regolamento al quale il testo unico approvato con il d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, fa espresso riferimento in varie sue disposizioni, e che
il Consiglio dei ministri ha deliberato dopo aver udito il parere del
Consiglio di Stato".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 576 del d.P.R. 30 giugno 1959, n.
420, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal giudice conciliatore del Comune di Parma,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte