Ordinanza n. 179/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 637/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e
donazioni), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso
proposto da Speciale Mario contro l'Ufficio del Registro Successioni
di Catania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 la Commissione
tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Mario
Speciale, contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania (Reg.
ord. n. 715 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina
dell'imposta sulle successioni e donazioni) "perché detta norma,
stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi, però, sull'intero asse e non sulle
singole quote ereditarie, postula una violazione della capacità
contributiva del singolo beneficiario";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata
poiché, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (ord. n.
222 del 1989), l'imposizione tributaria inerente alla successione è
in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente
considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemente
dal trasferimento di ricchezza;
che non vi sono motivi tali da indurre questa Corte a modificare
il precedente avviso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637
(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte