Ordinanza n. 179/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1996 dal
pretore di Cagliari, nel procedimento penale a carico di Todde
Pietro, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il pretore di Cagliari ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice
penale nella parte in cui prevede la pena minima di sei mesi di
reclusione;
che a tale proposito il rimettente, nel richiamare i principii
posti a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, ha rilevato che la
sproporzione in eccesso del minimo edittale stabilito dalla norma
impugnata rispetto a fattispecie non qualificate dalla posizione del
soggetto passivo determina una violazione del principio di
uguaglianza e compromette la funzione rieducativa della pena nonché
il buon andamento della funzione giudiziaria;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 425 del 1996,
successiva al provvedimento di rimessione, ha già dichiarato
manifestamente infondata l'identica questione, osservando che il
maggior livello della sanzione minima prevista dalla disposizione
oggetto di impugnativa non è rivolto a punire la violazione di una
privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata
configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la
maggior offesa arrecata alla pubblica amministrazione da una condotta
volta ad impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua
volontà;
che d'altra parte, ha osservato ancora questa Corte,
l'accoglimento del petitum determinerebbe l'assimilazione del minimo
edittale sancito dall'art. 337 cod. pen. a quello ora previsto per il
delitto di oltraggio, in contrasto con la stessa tradizione
codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesività
che presenta una sia pur "minima" violenza o minaccia ad un pubblico
ufficiale rispetto ad una parimenti "minima" offesa al suo onore e
prestigio;
che, pertanto, non essendo stati adottati argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati, la questione proposta deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 337 del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, dal pretore di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte