Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Ernesto Battaglini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d.l. 1923/1926
  • art. 2r.d.l. 1923/1926
  • art. 2r.d.l. 1489/1934
  • art. 1r.d.l. 1489/1934
  • art. 3r.d.l. 588/1940

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del R.D.L. 14 novembre

1926, n. 1923, del R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, del R.D.L. 6

giugno 1940, n. 588, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 3 marzo 1957 del G.I. del Tribunale di Milano emessa

nel procedimento penale a carico di Conti Pierino ed altri, iscritta al

n. 77 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957;

2) ordinanza 5 marzo 1957 del G.I. del Tribunale di Milano emessa

nel procedimento penale a carico di Baietto Giuseppe ed altri, iscritta

al n. 78 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957;

3) ordinanza 27 febbraio 1957 del G.I. del Tribunale di Milano

emessa nel procedimento penale a carico di Radaelli Stefano ed altri,

iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 12 ottobre 1957.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ritenuto che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del R.D.L.

14 novembre 1926, n. 1923, degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 20 settembre

1934, n. 1489, degli artt. 1 e 3 del R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588;

che nessuna delle parti private si è costituita in giudizio,

mentre in tutte le cause è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo

l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che la Corte con sentenza n. 52 del 9 luglio 1958 ha

dichiarato non fondate le questioni proposte circa la illegittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2 del R.D.L. 14

novembre 1926, n. 1923, 1 e 2 del R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, e

1 e 3 del R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588; che tale decisione, non

essendovi ragioni in contrario, va confermata per le questioni di

legittimità dedotte con le sopra ricordate ordinanze.

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953 e

l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate;

ordina il rinvio degli atti al Giudice istruttore del Tribunale di

Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte