Ordinanza n. 18/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 1923/1926
- art. 2r.d.l. 1923/1926
- art. 2r.d.l. 1489/1934
- art. 1r.d.l. 1489/1934
- art. 3r.d.l. 588/1940
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del R.D.L. 14 novembre
1926, n. 1923, del R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, del R.D.L. 6
giugno 1940, n. 588, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 3 marzo 1957 del G.I. del Tribunale di Milano emessa
nel procedimento penale a carico di Conti Pierino ed altri, iscritta al
n. 77 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957;
2) ordinanza 5 marzo 1957 del G.I. del Tribunale di Milano emessa
nel procedimento penale a carico di Baietto Giuseppe ed altri, iscritta
al n. 78 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957;
3) ordinanza 27 febbraio 1957 del G.I. del Tribunale di Milano
emessa nel procedimento penale a carico di Radaelli Stefano ed altri,
iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 12 ottobre 1957.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Ritenuto che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del R.D.L.
14 novembre 1926, n. 1923, degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 20 settembre
1934, n. 1489, degli artt. 1 e 3 del R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588;
che nessuna delle parti private si è costituita in giudizio,
mentre in tutte le cause è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo
l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Considerato che la Corte con sentenza n. 52 del 9 luglio 1958 ha
dichiarato non fondate le questioni proposte circa la illegittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2 del R.D.L. 14
novembre 1926, n. 1923, 1 e 2 del R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, e
1 e 3 del R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588; che tale decisione, non
essendovi ragioni in contrario, va confermata per le questioni di
legittimità dedotte con le sopra ricordate ordinanze.
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953 e
l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate;
ordina il rinvio degli atti al Giudice istruttore del Tribunale di
Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte