Ordinanza n. 18/1961
Altra decisione · depositata il 31/03/1961 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15r.d.l. 765/1926
usata come parametro
- art. 23Costituzione
- art. 15r.d. 1615/1927
- art. 20r.d. 1615/1927
- art. 21r.d. 1615/1927
citata
- art. 15r.d.l. 1398/1934
- art. 10d.P.R. 968/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D.L.
15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo
sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo (convertito
nella legge 10 luglio 1926, n. 1380), promosso con ordinanza 15
febbraio 1960 del Tribunale di Firenze nel procedimento civile tra
l'Associazione calcio fiorentina e l'Azienda autonoma di turismo di
Firenze, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 7 maggio 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1961 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avv. Paolo Barile, per l'Associazione calcio fiorentina,
l'avv. Aldo Dedin, per l'Azienda autonoma di turismo di Firenze, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che per l'art. 15 del R.D.L. n. 765 del 1926 i comitati
amministrativi delle aziende autonome di cura, di soggiorno o di
turismo, in caso di insufficienza dei proventi della imposta e del
contributo speciale di cura, potevano essere autorizzati dal Ministero
per l'interno, di concerto con quello per le finanze, ad applicare e
riscuotere speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi
e dei trattenimenti della stazione nei luoghi a questo scopo adibiti;
che con decreto interministeriale 22 novembre 1932 nei territori
della stazione di Firenze e di altre veniva autorizzata l'applicazione
delle speciali contribuzioni di cui sopra;
che con citazione notificata il 18 ottobre 1958 l'Associazione
calcio fiorentina conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze
l'Azienda autonoma di Firenze chiedendo che venisse dichiarata
illegittima la imposizione della speciale contribuzione prevista dal
citato art. 15 e, conseguentemente, ordinata la restituzione della
somma percepita a tale titolo dall'Azienda, somma che a partire dalla
stagione 1947-8 ammonterebbe a lire 162.511.580;
che con ordinanza 15 febbraio 1960 il Tribunale di Firenze ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del
R.D.L. n. 765 del 1926 in riferimento all'art. 23 della Costituzione in
quanto: le aliquote massime della speciale contribuzione sono indicate
non già nell'art. 15 del R.D.L. n. 765, ma negli artt. 20 e 21 del
regolamento approvato con R.D. 12 agosto 1927, n. 1615; appare dubbio
che nel decreto-legge siano stabiliti limiti sufficienti per costituire
quel complesso di criteri idonei a disciplinare il potere discrezionale
dell'ente nella determinazione della prestazione obbligatoria; dubbia,
infine, appare l'indicazione dei soggetti passivi della contribuzione
data la locuzione di per sé non univoca al riguardo contenuta nel
regio decreto-legge;
che nel presente giudizio si sono costituite l'Associazione calcio
fiorentina, rappresentata dagli avvocati Paolo Barile, Lando Landolfi e
Elia Clarizia, chiedendo che la Corte voglia dichiarare illegittimo
l'art. 15 del R.D.L. n. 765 del 1926 e l'Azienda autonoma di Firenze,
rappresentata dall'avv. Aldo Dedin, chiedendo che la Corte voglia
dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità
costituzionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
che nell'udienza pubblica gli avvocati Barile e Dedin hanno
confermato le proprie richieste e il sostituto avvocato generale
Guglielmi ha a sua volta confermato le proprie conclusioni pur
rimettendosi alla Corte per eventuale ordinanza di rinvio al Tribunale
di Firenze, tenuto presente che l'art. 15 del R. D. L. n. 765 del 1926
ha subito successive modificazioni, indicate in udienza dall'avv.
Dedin;
Considerato che il primo comma dell'art. 15 del R.D.L. n. 765 del
1926 risulta sostituito con l'articolo unico del R.D.L. 12 luglio
1934, n. 1398 (convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 785), e, di
poi, con l'art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, concernente il
decentramento dei servizi del Ministero dell'interno;
considerato altresì che nelle more del giudizio è stato
pubblicato il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042, concernente il
riordinamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
che, pertanto, si rende necessaria la precisa indicazione delle
norme che si ritengono viziate di illegittimità costituzionale,
nonché una nuova valutazione sul punto della rilevanza della questione
sottoposta a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Firenze,
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte