Ordinanza n. 18/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, promossi con le seguenti ordinanze
del Pretore di Crotone:
1) ordinanza del 17 novembre 1961 nel procedimento civile tra
Menzano Francesco e l'Esattoria consorziale di Crotone, iscritta al n.
209 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;
2) ordinanza del 15 febbraio 1962 nel procedimento civile tra
Gentile Salvatore e l'Esattoria consorziale di Crotone, interveniente
il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 57 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962;
3) ordinanza del 6 giugno 1962 nel procedimento civile tra Noce
Giuseppe e l'Esattoria della imposte dirette di Crotone e il Servizio
dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 135 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 203 dell'11 agosto 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con le tre ordinanze è stata sollevata la questione
di legittimità costituziomale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio
1947, n. 493, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione;
che nel giudizio promosso con l'ordinanza suindicata del 6 giugno
1962 nessuno si è costituito davanti alla Corte, mentre nel giudizio
promosso con l'ordinanza del 15 febbraio 1962, si è costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni dell'Avvocatura
generale dello Stato depositate il 3 maggio 1962, e nel giudizio
promosso con l'ordinanza del 17 novembre 1961 si sono costituiti il
Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni dell'Avvocatura
generale dello Stato depositate il 14 dicembre 1961 e l'Esattore delle
imposte di Crotone con deduzioni depositate il 17 gennaio 1962;
Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, mentre con sentenza del 3 luglio 1962,
n. 87, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale delle norme contenute nei commi secondo e terzo
dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113
della Costituzione e con successiva ordinanza del 15 novembre 1962, n.
101, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità delle norme contenute nell'art. 209, secondo comma, dello
stesso T.U. in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 113, primo
comma, della Costituzione; con ordinanza dello stesso 15 novembre 1962,
n. 102, ha dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione
in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che nel sollevare la questione ora proposta in riferimento all'art.
24 della Costituzione non vengono addotte valide ragioni per indurre la
Corte a riesaminare la questione di legittimità dell'art. 1 del
D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, già dichiarata infondata con la
precedente sentenza n. 65 del 1962 in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Con la sentenza 3 luglio 1962 e con le successive
ordinanze nn. 101 e 102 dello stesso anno 1962 sono state illustrate le
ragioni in virtù delle quali il sistema stabilito con le citate norme
del T.U. delle leggi sulle imposte dirette non importa violazione dei
principi sanciti nell'art. 24 della Costituzione. Per le stesse
considerazioni è da ritenere che l'avere esteso alla riscossione dei
contributi agricoli unificati il sistema stabilito per la riscossione
delle imposte dirette, qualunque sia la natura, tributaria o non, dei
contributi stessi, non è tale da intaccare il diritto di difesa
garantito dalla Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte