Ordinanza n. 18/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1979 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40legge 1034/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 40
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), promossi con le ordinanze emesse il 5
novembre 1976 dal Consiglio di Stato - sez. VI - , sul ricorso di Plebe
Armando c/ l'Università degli studi di Palermo e don Antonio Serina,
iscritte ai nn. 574 e 575 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe la VI Sezione del
Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,
primo e secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge n. 1034 del 1971,
ai sensi del quale "fino a quando non si procederà alla revisione
dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella Regione
siciliana la competenza del TAR istituito in Sicilia è limitata alle
materie indicate nell'art. 2 lett. a e nell'art. 6 della presente
legge", e cioè alle materie già devolute alle giunte provinciali
amministrative ed agli organi del contenzioso elettorale;
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la stessa questione è già stata decisa con la
sentenza n. 61 del 1975;
che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti
motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
sollevata con le ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3,
24, primo e secondo comma, 113 e 125 della Costituzione e già decisa
da questa Corte con la sentenza n. 61 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte