Ordinanza n. 18/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 218 del
d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni),
promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1980 dal Pretore di San
Donà di Piave sul ricorso di Follador Sergio contro l'Amministrazione
PP.TT., iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con ingiunzione del 28 novembre 1981 il Direttore
provinciale delle poste e telegrafi di Venezia condannava Follador
Sergio al pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione, tra
l'altro, dell'art. 218 del codice postale (approvato con d.P.R. 29
marzo 1973 n. 156), avendo il medesimo esercitato un impianto
ricetrasmittente su scala locale con modalità diverse da quelle
indicate dall'autorità;
che il Follador produceva opposizione davanti al Pretore di San
Donà di Piave;
che, secondo il Pretore, a seguito della sentenza di questa Corte
n. 202 del 1976, il diritto di effettuare comunicazioni radio di
carattere locale non era più subordinato ad un atto autoritativo
(risultando perciò illegittime le relative prescrizioni);
che pertanto il Pretore medesimo, con ordinanza del 2 ottobre 1980
(reg. ord. n. 82 del 1981), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 21
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 cit.,
nella parte in cui impone all'utente di un impianto di
radiotrasmissione su scala locale di osservare le prescrizioni
contenute nel relativo provvedimento amministrativo;
che la parte privata non si costituiva;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, negava
che dalla citata sentenza risultasse l'esclusione del potere
dell'autorità amministrativa di consentire le comunicazioni
radiofoniche; inoltre, essa si riferiva alle trasmissioni dirette alla
generalità e non agli impianti di ricetrasmissione ad uso privato.
Considerato che il presupposto su cui si fonda la questione
sollevata dal Pretore di San Donà di Piave non trova corrispondenza
nella sent. n. 202/1976 di questa Corte, che si riferisce pur sempre
alla necessità di un provvedimento autoritativo;
che peraltro, come la Corte ha espressamente chiarito nella sent.
n. 237 del 1984, le comunicazioni a mezzo di apparecchi
ricetrasmittenti, anche di debole potenza, sono tuttora soggette a
detto provvedimento;
che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 218 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. dal Pretore di San Donà di
Piave con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte