Ordinanza n. 18/1988
Altra decisione · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 45Costituzione
- art. 47Costituzione
- art. 58legge 457/1978
citata
- art. 8legge 891/1980
- art. 8legge 457/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del
d.lgs.lgt. 5 aprile 1945, n. 141 (Provvedimenti in materia d'imposta
di registro e ipotecaria), e successive modificazioni, promosso con
ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di
1° grado di Brindisi, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1981
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241
dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 (pervenuta
nel 1981) la Commissione tributaria di primo grado di Brindisi, su
ricorso proposto da Corsa Eupremio, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 45 e 47, secondo comma, Cost. questione di legittimità
costituzionale, dell'art. 12 del d.lgt. 5 aprile 1945, n.141
(Provvedimenti in materia d'imposta di registro e ipotecaria) e
successive modificazioni sino all'ultima, contenuta nell'art. 58,
legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
che l'ordinanza deduce l'illegittimità costituzionale della
detta normativa, in quanto fissa, in favore delle cooperative
edilizie, il beneficio della imposta fissa di registro in un limite
massimo di valore dell'immobile assegnato;
che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che, successivamente alla data della predetta
ordinanza, è intervenuto il d.l. 31 ottobre 1980, n. 693
(Disposizioni urgenti in materia tributaria), convertito in legge 22
dicembre 1980, n. 891, il quale all'art. 8, terzo comma, esclude "il
limite di valore di cui all'art. 58, della legge 5 agosto 1978, n.
457";
che tale disposizione, ai sensi del successivo ultimo comma
dell'art. 8, si applica "anche agli atti di assegnazione compiuti
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione..., purché le imposte ad essi relative non siano già
state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto
tributario ormai chiuso";
che in conseguenza si rende necessario nuovo esame, in ordine
alla rilevanza della questione sollevata, alla luce della normativa
predetta;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe
alla Commissione tributaria di primo grado di Brindisi (R.O. n.
356/81).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte