Ordinanza n. 18/1990
Altra decisione · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27d.P.R. 636/1972
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 1legge 198/1989
- art. 1d.P.R. 636/1972
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 27
aprile 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile
vertente tra fallimento Romana Combustibili s.r.l. e Amministrazione
Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 353 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione del fallimento Romana Combustibili
s.r.l.;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27
aprile 1989 (R.O. n. 353 del 1989) nel ricorso proposto da fallimento
Romana Combustibili s.r.l. avverso la decisione della Commissione
Tributaria Centrale n. 13170/76 del 14 dicembre 1987, concernente un
ruolo straordinario, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101,
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636;
che, ad avviso del giudice remittente, la esclusione, disposta
dalla norma impugnata, della fase di discussione orale nei giudizi
davanti alla Commissione Tributaria Centrale priverebbe tali giudizi
del fondamentale mezzo di garanzia dell'attuazione dei principi di
trasparenza, di uguaglianza e di universalità, immanenti nella
funzione giurisdizionale, nei suoi vari gradi e nelle sue varie fasi,
e dei quali è stata già riconosciuta l'applicabilità (sentenza n.
450 del 1989, concernente la pubblicità delle udienze davanti alle
Commissioni Tributarie di primo e secondo grado);
che si è costituita la parte privata richiedendo l'esame di
ufficio della questione anche in relazione al combinato disposto del
terzo e del quarto comma dell'art. 1 della legge 22 maggio 1989, n.
198 (Pubblicità delle udienze dinanzi alle Commissioni Tributarie),
sopravvenuta nelle more.
Considerato che tale legge, con l'art. 1, terzo comma, ha
soppresso l'ultimo comma dell'art. 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636;
che, pertanto, si rende necessario il riesame da parte del
giudice a quo della rilevanza della questione sollevata, per cui gli
atti gli devono essere restituiti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte