Ordinanza n. 18/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 154/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale),
promossi con n. 2 ordinanze emesse il 3 marzo 1992 dal Tribunale di
Benevento sui ricorsi proposti da Zollo Giuseppe ed altra contro De
Longis Andrea ed altri e Altieri Antonio ed altri, iscritte ai nn.
329 e 330 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visti gli atti di costituzione di De Longis Andrea e Altieri
Antonio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Benevento, nel giudizio promosso da
Zollo Giuseppe ed altra contro De Longis Andrea, diretto ad ottenere
la declaratoria di ineleggibilità a consigliere comunale del
convenuto per non essersi tempestivamente dimesso da componente della
Commissione amministratrice di un ente dipendente dal Comune, con
ordinanza del 3 marzo 1992 (r.o. n. 329 del 1992), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n.
11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non
definisce con precisione le situazioni di "dipendenza" che comportano
ineleggibilità dei componenti dei relativi enti;
che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 51
della Costituzione in quanto risulterebbe oltremodo compresso il
diritto di elettorato passivo dell'interessato per la estrema
genericità della norma;
che identica questione è stata sollevata dallo stesso Tribunale
con ordinanza di pari data (r.o. n. 330 del 1992) nel giudizio
vertente tra Zollo Giuseppe ed altra contro Altieri Antonio, avente
lo stesso oggetto;
che, nei due giudizi è intervenuta, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello
Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza
della questione;
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti per evidente
connessione;
che questa Corte ha già dichiarato non fondata (sent. n. 280
del 1992) la stessa questione;
che non sono dedotti motivi nuovi e diversi;
che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11, della legge 23 aprile
1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento
all'art. 51 della Costituzione, dal Tribunale di Benevento con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte