Ordinanza n. 18/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 269Codice di procedura civile
- art. 166Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1998
dal giudice istruttore del Tribunale di Rovereto, nel procedimento
civile vertente tra Setti Flavia ed altri e l'Azienda provinciale per
i servizi sanitari per la Provincia di Trento ed altri, iscritta al
n. 320 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile di risarcimento
dei danni da fatto illecito, il quale procedimento, a seguito della
interruzione per morte dell'attore, era stato proseguito dagli eredi
di questo soltanto nei confronti degli originari convenuti e non
della compagnia assicuratrice, chiamata in causa dai convenuti a fini
di garanzia, il giudice istruttore del Tribunale di Rovereto, con
ordinanza emessa il 3 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, nella
parte in cui fa decorrere il termine semestrale per la prosecuzione o
per la riassunzione del processo dalla interruzione, anziché dalla
conoscenza che il convenuto abbia avuto della intervenuta
riassunzione della causa principale, "quando tale atto rappresenti il
presupposto costitutivo della legittimazione alla riassunzione della
causa di garanzia";
che, come precisa in fatto il rimettente, la compagnia
assicuratrice, nei cui confronti era stata autorizzata la notifica
dell'atto riassuntivo, aveva eccepito l'estinzione del rapporto
processuale instaurato tra i convenuti ed essa chiamata, per il
decorso di un termine superiore al semestre intercorrente tra la data
di interruzione del processo e la formulazione da parte dei convenuti
dell'istanza di fissazione di una nuova udienza per la riassunzione
nei confronti di essa chiamata in causa;
che, ad avviso del giudice a quo l'art. 305 cod. proc. civ. si
porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il
diritto di azione del convenuto, che pretenda di essere garantito dal
terzo chiamato in causa, non può trovare piena realizzazione, in
quanto il medesimo, finché non abbia conoscenza della riassunzione
della causa principale ad opera dell'attore, è costretto a
riassumere una lite, che ha funzione meramente cautelare e
preventiva, e a proporre domanda di garanzia, la quale potrebbe
essere respinta per carenza di interesse ad agire;
che quantunque il diritto sancito dall'art. 24 della Costituzione
non si estenda alla garanzia di gratuità dello svolgimento della
funzione giurisdizionale, tuttavia non appare ragionevole - a parere
del rimettente - che la parte, la quale ritenga di difendersi
mediante la chiamata in causa di un terzo, sia costretta a sostenere
e a rimborsare al terzo le spese processuali per il timore di
decadere dalla facoltà di riassumere tempestivamente la lite;
che, come sostiene il giudice a quo, deve escludersi che il
convenuto possa attendere la riassunzione da parte dell'attore prima
di chiamare in causa il terzo, in quanto tale riassunzione potrebbe
essere effettuata anche in prossimità della scadenza del termine
semestrale e ciò impedirebbe al convenuto di riassumere
tempestivamente a propria volta la causa di garanzia nei confronti
del terzo;
che, a parere del rimettente, dovrebbe quindi essere differita
per il convenuto la decorrenza del termine semestrale al momento in
cui vi sia la effettiva conoscenza del verificarsi del presupposto,
rappresentato dalla riassunzione della causa principale da parte
dell'attore, sul quale si basa l'interesse del convenuto medesimo ad
agire;
che la Corte costituzionale - come ricorda il rimettente - ebbe
già a dichiarare, con le sentenze nn. 139 del 1967 e 159 del 1971,
la illegittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., nella
parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione o per la
prosecuzione del processo dal verificarsi del fatto interruttivo,
anziché dalla data in cui le parti ne hanno avuto conoscenza e ciò
per l'esigenza di garantire alle parti la possibilità di fruire per
intero del termine semestrale prescritto dalla norma in esame;
che nella fattispecie, benché vi sia coincidenza temporale tra
la dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo e la conoscenza
che le parti ne hanno avuto, tuttavia sussiste l'esigenza di tutelare
il convenuto, il quale, altrimenti, si troverebbe costretto a
riassumere la causa per l'impossibilità di conoscere tempestivamente
se vi sia stata la riassunzione della causa principale da parte
dell'attore;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il
quale ha concluso per l'infondatezza della prospettata questione,
osservando anzitutto che potrebbe applicarsi analogicamente alla
fattispecie il disposto di cui all'art. 269 cod. proc. civ. e
consentirsi in tal modo al convenuto, al quale sia stato notificato
l'atto di citazione in riassunzione, di dichiarare, con la comparsa
depositata nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., di voler
riassumere la causa nei confronti del terzo chiamato;
che, inoltre, ad avviso dell'Avvocatura, anche se fosse esperita
un'autonoma azione di garanzia, con conseguenti maggiori oneri per la
parte, la lesione del principio del simultaneus processus non
troverebbe comunque tutela nell'art. 24 della Costituzione.
Considerato che, a seguito della interruzione del processo, a
ciascuna delle parti è riconosciuta un'autonoma facoltà di
riassumere il giudizio, indipendentemente dall'iniziativa delle
controparti;
che, ad eccezione delle ipotesi di litisconsorzio necessario, la
predetta facoltà si estende anche alla scelta dei soggetti
processuali nei cui confronti proseguire o riassumere il giudizio, in
forza del principio dispositivo che informa il processo civile;
che, pertanto, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il
processo interrotto può essere legittimamente riassunto o proseguito
anche solo parzialmente, con riferimento cioè ad una soltanto delle
cause scindibili da cui esso è composto, senza che da ciò derivi
alcuna limitazione dei diritti delle parti;
che, infatti, come già questa Corte ha affermato (sentenza n.
295 del 1995), il simultaneus processus è un "mero espediente
processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione
del pericolo di giudicati contraddittori, sicché la sua
inattuabilità non riguarda il diritto di azione né il diritto di
difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato
possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede
giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa";
che l'onere delle spese processuali, a carico della parte che
instauri un'autonoma causa di garanzia per l'inattuabilità del
simultaneus processus, non costituisce violazione del precetto di cui
all'art. 24 della Costituzione, poiché esso non garantisce la
gratuità della prestazione giudiziaria, ma, al contrario, "con il
fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione, muove dal presupposto che
sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui
riguardi è esplicata una attività di giustizia" (sentenza n. 30 del
1964; tra le altre, sentenze nn. 93 del 1967, 41 del 1972, 268 del
1984);
che inoltre è opportuno sottolineare come la norma censurata,
anche a seguito delle pronunce di questa Corte (sentenze nn. 139 del
1967 e 159 del 1971) con le quali si è modificata la decorrenza del
termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto,
sia ontologicamente strutturata in modo da garantire la certezza dei
rapporti processuali, la quale certezza verrebbe certamente meno,
qualora si introducesse, come vorrebbe il rimettente, una decorrenza
differenziata del termine per ciascuna delle diverse parti
processuali, soprattutto in ipotesi di pluralità di cause
scindibili;
che, in definitiva, nel processo litisconsortile facoltativo,
allorché la riassunzione sia eseguita nei confronti di alcune
soltanto delle parti e riguardo ad alcuni soltanto dei diversi
rapporti processuali che componevano originariamente un unico
giudizio, si produce l'effetto della separazione in atto di cause
scindibili - che già potevano esserlo sin dall'inizio -, le quali
vengono appunto ad essere in quel momento scisse;
che rispetto a queste ultime non mancherà in ogni caso alle
parti la dovuta tutela giurisdizionale;
che la questione prospettata dal giudice a quo deve quindi
dichiararsi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice
istruttore del Tribunale di Rovereto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte