Ordinanza n. 18/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 384/1992
usata come parametro
citata
- art. 1legge 223/1991
- art. 7legge 223/1991
- art. 3legge 223/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
lettera b) del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992,
n. 438, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1999 dal pretore
di Torino nel procedimento civile vertente tra Binello Angelo Luigi e
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, iscritta al n. 331
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24 - prima serie speciale - dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile, promosso dal
titolare di una pensione di anzianità per ottenere la retrodatazione
della decorrenza della pensione medesima al 1 gennaio 1993, negatagli
dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale poiché egli, al
momento della domanda di pensionamento, beneficiava del trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria quale dipendente di
un'impresa sottoposta a procedura concorsuale - il pretore di Torino,
con ordinanza emessa il 10 aprile 1999, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992,
n. 438;
che, secondo il rimettente, la denunciata norma si pone in
contrasto con l'art. 3 Cost., "nella parte in cui limita la non
applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 [riguardanti il
blocco dei pensionamenti di anzianità] della medesima norma alle
[sole] ipotesi relative: "ai lavoratori dipendenti da imprese per le
quali siano stati approvati i programmi di cui all'art. 1, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della medesima
legge n. 223 del 1991", senza menzionare i lavoratori di cui all'art.
3, comma 1" (fra cui rientra appunto il ricorrente nel giudizio a
quo);
che infatti, sempre secondo il rimettente, è irragionevole e
lesivo del principio di uguaglianza un sistema che - volendo
assicurare un contemperamento tra diritto di accedere alla pensione
di anzianità e interesse dello Stato a perseguire politiche di
riforma del sistema di previdenza e di contenimento della spesa
pubblica - introduce una disparità di trattamento fra lavoratori che
si trovano nella medesima situazione giuridica di sospensione del
rapporto di lavoro, solo perché il trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria viene concesso, ai lavoratori di imprese
cosiddette "in crisi", a séguito della verifica da parte del
competente organo ministeriale dell'esistenza di una effettiva crisi
aziendale, attraverso un meccanismo di controllo non previsto
nell'ipotesi di impresa sottoposta a procedura concorsuale, in cui il
trattamento medesimo è concesso ai dipendenti su semplice richiesta
del curatore;
che osserva in proposito il rimettente come non sia dissimile
la posizione dei lavoratori di tali imprese, i quali, anzi, si
trovano in situazione più difficile, sotto il profilo sostanziale,
essendo irreversibile la crisi della loro azienda e assai scarse le
possibilità che, al termine del periodo di integrazione salariale,
essi possano riprendere l'attività lavorativa;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine,
di manifesta infondatezza della sollevata questione;
che si è costituito in giudizio l'INPS, concludendo nel
senso della infondatezza della questione medesima.
Considerato che, secondo quanto più volte questa Corte ha
affermato, le previsioni di "blocco" dei pensionamenti anticipati
(contenute nei c.d. "decreti catenaccio", di cui quello in esame è
il primo in ordine cronologico) si inseriscono nel processo di
radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità, finalizzato
ad una complessa opera di riforma, attraverso la quale il legislatore
è passato da un iniziale e contingente intervento di ripristino
degli equilibri finanziari delle diverse gestioni ad una soluzione di
natura strutturale, raggiunta con la legge 8 agosto 1995, n. 335,
diretta ad incidere sui requisiti stessi del pensionamento (v.
sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996, n. 439 del 1994 ed
ordinanze n. 318 e 92 del 1997);
che la Corte ha rilevato come tale articolato processo muova
(e tragga giustificazione) dalla necessità di influire
sull'andamento tendenziale della spesa previdenziale mediante la
stabilizzazione entro determinati livelli del rapporto tra la spesa
medesima ed il prodotto interno lordo (sentenza n. 417 del 1996,
cit.);
che rispetto all'obbiettivo perseguito - atteso che le
limitazioni della (originariamente generale) operatività della
temporanea sospensione della possibilità di accesso ai trattamenti
pensionistici di anzianità di cui al comma 2 dell'art. 1 (introdotte
con emendamento presentato dal Governo davanti alla V Commissione
della Camera, il 14 ottobre 1992, in sede di conversione del citato
decreto-legge n. 384 del 1992) assumono, come tali, natura di deroghe
eccezionali, non suscettibili di interpretazione analogica, alla
regola sancita dal precedente comma 1 - la scelta di escludere
determinate categorie di lavoratori dalle misure di blocco rientra a
pieno titolo nella sfera di discrezionalità politica riservata al
legislatore;
che tale scelta neppure appare di per sé irrazionale,
essendo dettata dalla ritenuta necessità di porre rimedio a
particolari situazioni occupazionali e di evitare il possibile
"ingorgo previdenziale", mediante uno scaglionamento dei
pensionamenti (v. lavori preparatori sopra citati);
che, d'altronde, mentre l'intervento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è di automatica applicazione ed è diretto a sostenere il
reddito del lavoratore, l'intervento di cui all'art. 1 della stessa
legge, previsto per il caso di approvazione ministeriale del piano
per le imprese in crisi indicato nel comma 2, è invece predisposto
soprattutto (anche se non esclusivamente) a favore dell'impresa ed è
discrezionalmente concedibile a séguito d'un esame, da parte del
deputato organo amministrativo, del relativo piano aziendale;
che la diversità di presupposti, struttura, procedura e
finalità dei due istituti, benché entrambi diretti ad assolvere la
funzione di ammortizzatori sociali, rende palese la disomogeneità
delle normative poste a raffronto, e dunque l'inidoneità della
disciplina evocata a fungere da tertium comparationis onde
configurare l'asserito vulnus al principio di uguaglianza da parte
della norma denunciata;
che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992,
n. 438, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
dal pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte