Ordinanza n. 180/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 198Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 98r.d. 2090/1923
usata come parametro
citata
- art. 98Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198, secondo
comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi
sulle imposte dirette) e dell'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n.
2090 (regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle
imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1969 dalla
Corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra
l'esattore delle imposte dirette di Napoli e Di Palo Raffaele, iscritta
al n. 149 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che la ordinanza indicata in epigrafe propone questioni di
legittimità costituzionale concernenti l'art. 198 del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R.29 gennaio 1958,
n. 645, e l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla
riscossione delle imposte dirette approvato con R.D. 15 settembre 1923,
n. 2090, "nelle parti in cui limitano, nello sgravio dai ruoli, il
rimborso, soltanto agli aggi dell'esattore e non anche all'indennità
di mora";
che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 13 del 29 gennaio
1970, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 198,
secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui
esclude dallo sgravio l'indennità di mora;
che con la stessa sentenza la questione relativa all'art.98 del
R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, trattandosi di regolamento e, quindi,
di un atto non avente forza di legge, è stata dichiarata
inammissibile.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale concernente l'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645 (contenente il testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 13 del 29 gennaio 1970, nella parte in cui esclude dallo
sgravio l'indennità di mora;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione relativa
all'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090 (contenente il
regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle
imposte dirette) proposta dall'ordinanza in riferimento agli artt. 3,
24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte