Ordinanza n. 180/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1972 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso
con ordinanza emessa il 21 giugno 1971 dal tribunale di Ferrara
sull'istanza di fallimento proposta dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale nei confronti di Reale Dobrilla Drusilla, iscritta
al n. 182 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che, con l'ordinanza di cui in epigrafe, emanata dal
tribunale di Ferrara, è stata sollevata, in riferimento all'articolo
101, secondo comma, della Costituzione, la questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui
dispone che, se la Corte di appello accoglie il ricorso per la
dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del
tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla
dichiarazione di fallimento;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971, questa
Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge ll marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (così detta legge fallimentare), sollevata, con l'ordinanza di cui
in epigrafe, dal tribunale di Ferrara e già dichiarata non fondata con
sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte