Ordinanza n. 180/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2456Codice civile
- art. 2312Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
26 novembre 1996, 17 dicembre 1996 e 4 febbraio 1997, dal tribunale
di Bologna sull'istanza proposta da Perdomi Gabriele nei confronti
della Nuova Blitz s.a.s. e altra, iscritta al n. 452 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso del procedimento per la dichiarazione di
fallimento di una società in accomandita semplice e del socio
accomandatario, il tribunale di Bologna, acquisita la prova
dell'avvenuta cancellazione
della società debitrice dal registro delle imprese, il 31 dicembre
1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui esige che sia
esaurita la liquidazione di ogni rapporto passivo per la cessazione
dell'impresa societaria ai fini dell'esenzione temporale dal
fallimento;
che, tuttavia, secondo l'orientamento della giurisprudenza di
legittimità, gli accertati presupposti di fatto dovrebbero condurre
alla dichiarazione di fallimento della società;
che, invece, l'articolo 10 della legge fallimentare, nella sua
interpretazione letterale, stabilirebbe che la pronuncia di
fallimento intervenga per tutti i debitori entro l'anno dalla
cessazione dell'attività;
che, al contrario, l'interpretazione censurata comporterebbe la
pratica inapplicabilità della preclusione temporale, con ciò
ponendo in essere un'interpretazione abrogativa della disposizione;
che, al fine di superare questa ingiustificata disparità di
trattamento, s'imporrebbe una pronuncia della Corte costituzionale,
dovendosi escludere che una società diventata inattiva possa
fallire;
che, del resto, la dottrina avrebbe avvertito come le posizioni
dei terzi, in caso di sopravvenienze passive, trovino la loro
garanzia nella responsabilità sussidiaria dei soci e dei
liquidatori, anche se limitata, ai sensi degli artt. 2456 e 2312 del
codice civile;
che la cancellazione dal registro delle imprese allargherebbe la
responsabilità ai liquidatori e sarebbe in contrasto con il
postulato di una società commerciale che, per la mancata estinzione
di tutti i rapporti passivi, non si estinguerebbe mai;
che, nella specie, la questione sarebbe rilevante, poiché la
società debitrice, in seguito alla denuncia di fine attività
presentata presso la Camera di commercio, è già cessata da oltre un
anno rispetto al deposito dell'istanza di fallimento;
che essa sarebbe anche non manifestamente infondata, per lesione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché l'interpretazione
adottata eliminerebbe, dall'ambito della norma, l'elemento oggettivo
della fallibilità dell'impresa societaria;
che la norma si conformerebbe a Costituzione solo cancellando
siffatta presunzione assoluta, in base alla quale la società
continuerebbe a vivere pur dopo l'espletamento della formalità della
cancellazione dal registro delle imprese richiesta dal codice civile
per fondare una traslazione delle responsabilità da un ente cessato
ad altri soggetti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza;
che, ad avviso dell'Avvocatura, la differenza di trattamento fra
l'impresa individuale e quella collettiva non discenderebbe dalla
norma contenuta nell'art. 10 della legge fallimentare, ma dal diverso
modo in cui è regolata la cessazione dell'impresa;
che solo per le società sarebbe infatti obbligatoria, dopo lo
scioglimento, la fase della liquidazione;
che i soci debbono redigere il bilancio finale di liquidazione
nella ipotesi, considerata fisiologica, che spetti loro una parte
dell'attivo;
che, nel caso, patologico, che i fondi siano insufficienti per il
pagamento dei debiti sociali, e non sia possibile ottenere dai soci
il pagamento delle somme occorrenti, i liquidatori dovrebbero
richiedere il fallimento della società;
che la diversità di trattamento non sarebbe pertanto
ingiustificata, atteso che le due situazioni sarebbero differenti
nella realtà delle cose e nella loro disciplina giuridica;
che non avrebbe fondamento la pretesa lesione del diritto di
difesa, dal momento che sia la società sia i soci potrebbero, nella
debita sede, contestare la richiesta di fallimento.
Considerato che viene all'esame della Corte, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
che, secondo l'interpretazione prevalente, esige la liquidazione di
ogni rapporto passivo per affermare la cessazione dell'impresa
societaria ed esentarla dal fallimento;
che la questione è stata sollevata sulla base di siffatta
interpretazione giurisprudenziale - ritenuta, ormai, diritto vivente
- che offre peraltro ai creditori sociali più ampie garanzie di
tutela rispetto a quelle stabilite per i creditori dell'imprenditore
individuale;
che la lamentata disparità di trattamento del ceto creditorio
non è, di per sé, in contrasto con il principio di uguaglianza,
quando produce, come nella specie, maggior tutela di alcuni senza
pregiudizio per altri;
che nessuna lesione delle facoltà difensionali può fondatamente
assumersi al riguardo, venendo al più in rilievo soltanto
difficoltà di mero fatto, quando la società si sia sciolta da
tempo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della
amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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